CIRL Abbigliamento Artigianato – Veneto: prorogata la vigenza del contratto fino al 29 febbraio 2024

Per effetto dell’accordo è stata prorogata l’erogazione dell’ERT e della quota di adesione contrattuale a previdenza contrattuale

Il 21 febbraio 2023 Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani del Veneto e Filctem-Cgil regionale del Veneto, Femca-Cisl regionale del Veneto, Uiltec-Uil regionale del Veneto, hanno sottoscritto un accordo che proroga ulteriormente la vigenza del contratto, applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzature, bambole, giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria e ottica, del 14.12.2016, del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, al 29 febbraio 2024.
Per effetto dell’accordo è stata prorogata, fino al 29 febbraio 2024, l’erogazione dell’ERT e della quota di adesione contrattuale a previdenza contrattuale.
Viene altresì confermata la quota di 2,50 euro, a carico dell’impresa, di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato in favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). La quota viene versata in un’unica soluzione unitamente alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo.
I datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota annua per il 2023, con riferimento ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023, non sono tenuti a ripetere il versamento.
Per i lavoratori assunti invece dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento.
Al termine dell’incontro le parti si sono impegnate, una volta rinnovato il CCNL a livello nazionale, di dare avvio alla trattativa di rinnovo del CIRL.

Tirocinio fraudolento: possibile ricorrere al Comitato per i rapporti di lavoro?

L’INL esclude la competenza del Comitato per i rapporti di lavoro a giudicare la fraudolenza dei tirocini trattandosi di una fattispecie sanzionata penalmente (INL, nota 8 marzo 2023, n. 453).

L’Ispettorato fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 234/2021.

 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente: lo ribadisce l’art. 1, co. 723, della predetta legge che, inoltre, prevede la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.  

 

Trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede, da parte del personale ispettivo, l’adozione della prescrizione obbligatoria finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento. Invece, dal punto di vista civilistico, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato è rimesso alla scelta del tirocinante, in quanto l’ultimo periodo del comma 723 fa salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

 

Riguardo poi ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, è stato chiarito che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

 

Sulla base di queste premesse, l’INL giunge alla conclusione che la fattispecie del tirocinio fraudolento sia sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro, inteso quale mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

 

Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo
procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.

 

Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l’INL ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine
di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale. 

 

CCNL Dirigenti Terziario: le novità 2023 per i Quadri associati a Manageritalia

Nuovi vantaggi e servizi in materia di copertura Ltc, copertura legale ed assistenza viaggio, servizi di consulenza e classiche prestazioni, welfare integrativo

Per il personale Quadro associato a Manageritalia, il 2023 porta sempre più vantaggi e nuovi servizi con un valore, anche di mercato, superiore rispetto l’importo della quota associativa da versare.
I servizi offerti riguardano soprattutto lo sviluppo e la transizione professionale, il welfare per i Quadri e le loro famiglie, opportunità professionali e di business che assumono sempre più un ruolo decisivo nella business community.
La quota d’iscrizione a Manageritalia 2023, pari ad euro 60,00, oltre a quanto definito, comprende anche la Copertura Ltc – Long Term Care in forma temporanea.
Di seguito, i vantaggi di entrare a far parte della Membership 2023:
– Copertura Ltc – Long Term Care in forma temporanea: piano assicurativo per eventi di infortunio e malattia che causino non autosufficienza, al fine di dare un supporto economico continuativo e a lungo termine. Tale polizza, che copre tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa e con età assicurativa fino a 69 anni, eroga una rendita mensile vitalizia natural durante pari ad euro 1.000,00 netti, con assunzione del relativo rischio, senza la compilazione di un questionario sanitario. La valutazione di non autosufficienza si basa sulla mancanza di autonomia nello svolgimento di almeno quattro attività elementari svolte quotidianamente su sei, non comprendendo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività del vivere quotidiano.
Coperture in ambito legale e assistenza in viaggio: per quanto concerne la tutela legale, viene corrisposto, per l’intero nucleo familiare iscritto a Manageritalia, il rimborso delle spese sopportate in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, in ambito giudiziale e stragiudiziale; nonché, in caso di emergenze in Italia e all’estero, attività di assistenza e consulenza tramite la Europe Assistance Italia.
Servizi di consulenza e prestazioni classiche:
1. Askmit, ossia un servizio multidisciplinare di consulenza online che risponde in 48h su tematiche legali, fiscali, contrattuali;
2. Formazione e carriera, concernenti attività di assistenza e consulenza personalizzate;
3. Investimento, ossia la possibilità di aderire alla polizza Nuova Capitello.
Welfare Integrativo: possibilità di poter accedere ad una proposta di servizi di welfare integrativo acquistabili individualmente, in funzione di coperture già attive, con un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto a prima, in relazione alle esigenze professionali, personali e disponibilità economiche. Una serie di coperture assicurative in ambito di salute, previdenza e patrimonio per il Manager e la propria famiglia.

Anzianità di iscrizione al RUNTS, valgono anche i periodi maturati nei registri previgenti

L’iscrizione delle ODV e delle APS nei previgenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale può essere computata nei 6 mesi di iscrizione al RUNTS nel rispetto di un principio di continuità (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 3 marzo 2023, n. 2904). 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali giunge a tale conclusione in risposta a un quesito in ordine all’interpretazione dell’articolo 56 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore). Infatti, il citato articolo, al comma 1, prevede – tra i requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato (ODV)  e alle associazioni di promozione sociale (APS) per poter sottoscrivere, con le amministrazioni pubbliche, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato – quello della iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

 

Viene chiesto se sia possibile considerare, ai fini della predetta anzianità di iscrizione, anche eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.

 

L’iscrizione al RUNTS di cui si discute, oltre che rispettare il requisito minimo di durata dei 6 mesi, deve anche avvenire in una delle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) e b) del Codice del Terzo settore (e ciò in ragione della prevalenza dell’apporto della componente volontaristica nello svolgimento delle attività di interesse generale che caratterizza le ODV e le APS).

 

La decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, previsto dal medesimo Codice, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale. L’articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che, fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

 

Pertanto, il Ministero perviene alla logica conclusione di includere nel computo dei 6 mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, ciò in omaggio a un principio di continuità, fissato dalle norme sopra richiamate, tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicata, rispettivamente, alle ODV e alle APS.  

 

Il ricorso allo strumento convenzionale di cui all’articolo 56 del Codice potrà inoltre essere attivato anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al registro medesimo.

 

Infine, nella nota in commento si precisa che non potrà, viceversa, valere, l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus ai fini di maturazione del requisito temporale minimo di possesso della necessaria qualificazione specifica.

Opzione Donna: requisiti e condizioni

Fornite le istruzioni in tema di pensione anticipata per i profili relativi alle destinatarie, alla decorrenza e alle modalità di presentazione della domanda (INPS, circolare 6 marzo 2023, n. 25).

L’INPS ha reso note le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di pensione anticipata (cosiddetta Opzione Donna) dettate dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 292). In particolare, la norma in esame si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni indicate nella stessa norma, ovvero:

assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

 Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per  le quali è attivo un tavolo di confronto per la  gestione della  crisi aziendale presso la struttura per  la crisi  d’impresa anche in assenza di figli. Queste lavoratrici, pertanto, possono accedere ad Opzione Donna, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.

Per quel che riguarda la decorrenza dei trattamenti pensionistici, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione:

– a 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

– a 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Infine, la circolare in commento contiene anche precisazioni in ordine alle diverse categorie di persone già citate che possono accedere ad Opzione Donna, alle domande da presentare per accedervi e alla documentazione da allegare.

CCNL Poste: prorogati gli accordi sul lavoro agile fino al 30 settembre 2023

Le Parti, in attesa di incontrarsi a partire dal mese di settembre 2023 per una valutazione complessiva sull’istituto del lavoro agile, hanno convenuto di prorogare fino al 30 settembre 2023 gli effetti degli accordi del 1° marzo e del 3 agosto 2022

Il giorno 2 marzo 2023 è stato siglato tra Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni e Fnc Ugl Comunicazioni, un accordo in materia di lavoro agile.
Già in data 1° marzo 2022 l’Azienda aveva sottoscritto un Accordo con le Organizzazioni Sindacali, con vigenza fino al 31 marzo 2023, che regolamentava l’applicazione del Lavoro Agile in Poste Italiane e nelle Società del Gruppo, in coerenza con le previsioni dell’art. 27 del CCNL del 23 giugno 2021.
Successivamente con l’Accordo sottoscritto il 3 agosto 2022 l’Azienda e le OO.SS. avevano esteso, anche a seguito di quanto emerso nel corso dell’Osservatorio Paritetico sul Lavoro Agile dell’8 giugno 2022, la possibilità di ricorrere allo smart working al personale di staff assunto a tempo determinato nonché, per le sole finalità formative, al personale assegnato ad attività operative.
Sulla base di quanto concordato, le Parti in attesa di incontrarsi a partire dal mese di settembre 2023 per una valutazione complessiva dell’istituto in relazione alla transizione digitale in atto e al mutato scenario nella fase post-pandemica, hanno convenuto di prorogare fino al 30 settembre 2023 gli effetti dei citati accordi del 1° marzo e del 3 agosto 2022. 

CCNL Istituzioni Socio – Assistenziali (Anpas): definito un acconto economico in attesa del rinnovo

Erogata con la busta paga del mese di marzo 2023 una somma a titolo di acconto sul rinnovo del CCNL 2020 – 2022

Il 2 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Anpas, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl il Verbale di Accordo in cui Anpas ha stabilito che le Associazioni Anpas che applicano il CCNL a decorrere dal 1°dicembre 2022, al fine di consentire un intervento economico immediato, devono riconoscera una somma a titolo di acconto sul rinnovo del CCNL 2020-2022 nella misura del 3,5% del tabellare, riferito al livello C3 ed erogata con la busta paga del mese di marzo 2023.
Tale somma è da intendersi assorbibile su futuri aumenti previsti nel rinnovo.
Si deve, altresì, ricordare che sono in corso le trattative al fine di accorpare il CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Anpas), il CCNL Misericordie e il CCNL CRI; durante tale incontri avvenuti in quest’ultimo anno si è giunti ad una prima modifica condivisa degli articoli riguardante sia la parte normativa, al fine di rendere armonizzabili tali contratti, sia la parte economica prevedendo un adeguamento economico pari al 4,5% di aumento sul tabellare C3 con decorrenza dal 1°dicembre 2022.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia si impegna entro il 31 marzo 2023 a fornire risposta in merito a tale possibilità di unificazione.
Il prossimo incontro è fissato per il 4 aprile.

 

CCNL Scuola pubblica: confronto su aumenti salariali, precarietà dell’occupazione, nuove assunzioni

Proposte innovative per i dipendenti del settore Scuola

Nei giorni scorsi si sono riunite Cgil, Fp-Cgil e Flc-Cgil per affrontare le questioni relative ad aumenti salariali, contrasto alla precarietà e qualità dell’occupazione, nonché nuove assunzioni in ambito dell’Istruzione italiana.
Ciò a cui si è cercato e a cui si cerca di far fronte è soprattutto il forte ritardo nella sottoscrizione dei contratti, dovendo ancora chiudere la stagione 2019/2021, pertanto, si è evidenziata la necessità di acquisire maggiori risorse per gli Enti di Ricerca affinché vengano accelerate le trattative sui contratti relativi alle aree di dirigenza, ed affinché venga posta in essere la chiusura dei contratti dei settori Istruzione, Università e Ricerca.
Altresì, quello che si è cercato di sviluppare, è il tratto innovativo della più recente contrattazione, dall’ordinamento professionale, allo smartworking, alla formazione, alla valorizzazione delle relazioni sindacali come strumento per innovare la Pubblica Amministrazione e rispondere ai nuovi bisogni, dall’altra l’aumento salariale secondo le necessità di recupero del potere d’acquisto, poiché negli ultimi anni ha subito un forte calo dovuto alla crescita dell’inflazione. In aggiunta, risulta indispensabile realizzare lo scorrimento delle graduatorie, la stabilizzazione dei precari ed insistere con procedure che consentano l’accelerazione delle prove selettive.
Inoltre, Cgil, Fp e Flc si sono espresse, dichiarando che la precarietà dovrà esser contrastata soprattutto in contesti quali, ad esempio: il Pnrr, i tecnici del sud assunti a tempo determinato dai comuni, i precari del Ministero della Giustizia, quelli che da anni gestiscono i servizi di accoglienza del Ministero dell’Interno, attraverso un tavolo di confronto specifico nell’ambito del piano di assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni per poter intervenire in un modo strutturale su quella che continua ad essere un’emergenza nonostante i vari processi di stabilizzazione eseguiti. Ciò le Parti Sindacali intendono raggiungere, non è altro che una concreta e coerente risposta agli obiettivi prefissati.

CIRL Edilizia-Catania: determinato l’EVR per il 2023

Erogato nella misura del 3% l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023

In data 24 febbraio 2023, è stato siglato tra Ance-Catania, Feneal-Uil Catania, Filca-Cisl Catania e Fillea-Cgil Catania, il Verbale di Accordo Sindacale di verifica e di determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) anno 2023.
Da verifiche realizzate sull’andamento degli indicatori raccolti e sul peso ponderale, il valore dell’Evr è fissato nella percentuale del 3%.
Le Imprese infatti, procederanno entro il 31 marzo 2023, alle verifiche degli indicatori e del volume di affari Iva. Pertanto, in presenza di indicatori aziendali pari o positivi, queste corrisponderanno l’Elemento Variabile della Retribuzione come di seguito riportato.

 

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,20
Operaio specializzato – 3° livello 0,18
Operaio qualificato – 2° livello 0,16
Operaio comune – 1° livello 0,14
Custodi B 0,13
Custodi C 0,11

 

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 48,92
6° livello 44,03
5° livello 36,69
4° livello 34,24
3° livello 31,77
2° livello 28,62
1° livello 24,46

In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’Azienda verserà l’Evr come previsto nelle tabelle sottostanti.

 

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,13
Operaio specializzato – 3° livello 0,12
Operaio qualificato – 2° livello 0,11
Operaio comune – 1° livello 0,09
Custodi B 0,08
Custodi C 0,07

 

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 31,80
6° livello 28,62
5° livello 23,85
4° livello 22,26
3° livello 20,67
2° livello 18,60
1° livello 15,90

 

Una volta definito l’Evr in relazione agli indicatori aziendali, la sua corresponsione, il cui calcolo deve essere realizzato in base alle ore lavorative ordinarie effettuate, può esser erogata anche in quote mensili al personale in forza. Per gli impiegati, l’erogazione avviene ogni mese, relativamente ai periodi effettivamente lavorati, per un massimo di 173 ore al mese.
Circa l’anno 2023, l’Evr viene versato per massimo 12 mesi.
Le Parti Firmatarie del Verbale di Accordo, riconoscono altresì che, gli importi dell’Evr, rispettano le caratteristiche previste dalle norme di legge vigenti in materia di tassazione agevolata di erogazioni di premi.
Da ultimo, si specifica pure, che per ogni altro dettaglio deve farsi riferimento all’art. 1 Cipl 25 febbraio 2022 .

Invalidità civile per i minorenni, semplificazione delle domande

Al via il nuovo servizio online per la domanda semplificata per i minori, rivolto ai patronati e alle associazioni dei disabili (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 892).

L’INPS ha reso noto il rilascio del nuovo servizio di acquisizione online della domanda semplificata di invalidità civile per i minori, già reso disponibile per i maggiorenni, rivolto ai Patronati e alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. L’accesso al nuovo servizio avviene attraverso il portale dell’Istituto, nell’area tematica “Accesso ai servizi per patronati”, con le consuete modalità. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico, invece, continueranno ad accedere al servizio online tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).

La compilazione della domanda telematica prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di una eventuale prestazione economica, ovvero i dati relativi alla frequenza scolastica e quelli necessari per il pagamento. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa dalla sezione “Invio domanda”.

Tranne che si sia in presenza di unico genitore o un tutore, entrambi i genitori devono essere a conoscenza dell’inoltro della domanda e, a tal fine, in procedura, andrà selezionato l’apposito campo. Il genitore non dichiarante riceverà, infatti, una notifica tramite i consueti canali (lettera raccomandata oppure PEC) di tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio. Il genitore, invece, che ha fatto richiesta presso il patronato/associazione potrà consultare la pratica anche accedendo al sito dell’Istituto, tramite delega sulle proprie credenziali, per visualizzare nell’area riservata la posizione del figlio minore.

Infine, nel caso si opti per il pagamento della prestazione economica con la modalità “in contanti presso lo sportello” – se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori – è necessario che, prima dell’invio della domanda, il secondo genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante. L’autorizzazione può essere specificata dal secondo genitore attraverso l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”. In alternativa, il patronato può procedere allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione “quadro F”) con le firme autenticate di entrambi i genitori.