Codice di condotta per i produttori di software gestionali: arriva l’ok del Garante per la privacy

L’Autorità ha approvato il documento che riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese del settore (Garante per la protezione dei dati personali, nota 3 dicembre 2024, n. 529).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato la sua approvazione al Codice di condotta di Assosoftware, Associazione italiana dei produttori di software in Italia, che riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione dei software gestionali (SWH).

Questi programmi, destinati ad aziende, associazioni, professionisti e pubblica amministrazione, vengono utilizzati per l’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali, assistenziali e gestionali, la redazione dei bilanci, la gestione del personale e gli adempimenti societari, con un impatto dunque notevole sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali.

In particolare, consentono l’automazione dei processi interni delle imprese relativi alla gestione delle fatturazioni, dei rapporti con i clienti, mentre per i professionisti, la gestione delle attività di contabilità, tributarie, lavoristiche, legali.

In considerazione della delicatezza dei dati trattati, il Codice si propone di definire una serie di regole e di misure tecniche ed organizzative affinché i software prodotti e resi disponibili sul mercato dalle imprese aderenti ad Assosoftware siano sviluppati nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Questo al fine di favorire il rispetto del Regolamento UE e di rendere disponibili ai clienti idonei strumenti per adempiere agli obblighi di protezione dei dati riguardo ai trattamenti svolti tramite i software.

Oltre ad approvare il Codice di condotta, l’Autorità ha anche accreditato il relativo Organismo di monitoraggio, composto da esperti nel settore dell’ICT, con particolare riferimento ai profili di protezione dei dati personali. Il Codice è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.278 del 27 novembre.
 

 

CCNL Istituti Investigativi: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo contrattuale prevede due tranche di aumenti, l’erogazione della seconda tranche di Una Tantum e novità normative

In data 26 novembre 2024 le organizzazioni datoriali Aiss, Federterziario e Piuservizi, insieme alla Federazione nazionale Ugl Sicurezza civile e con il supporto tecnico di Ancl hanno siglato il rinnovo del CCNL per il settore della vigilanza, investigazioni, security, safety, servizi di controllo, steward e servizi ausiliari alla sicurezza. Il contratto entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027, sostituendo il precedente che era scaduto il 31 maggio 2020. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento salariale in due tranche: gennaio 2025 e gennaio 2026, differente sulla base del divisore applicato. Per il Quadro è prevista un’indennità di funzione pari a 150,00 euro.

Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 173 1.645,00 1.670,00
2 173 1.440,00 1.460,00
3 173 1.340,00 1.380,00
4 173 1.280,00 1.310,00
5 173 1.195,00 1.245,00
6I 173 1.075,50 1.120,00
Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 182 1.730,58 1.756,88
2 182 1.514,91 1.535,95
3 182 1.409,71 1.451,79
4 182 1.346,59 1.378,15
5 182 1.257,62 1.309,77
6I 182 1.131,45 1.178,79
Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 196 1.863,70 1.892,02
2 196 1.631,45 1.645,10
3 196 1.518,15 1.563,47
4 196 1.450,17 1.484,16
5 196 1.353,87 1.410,52
6I 196 1.218,49 1.269,47

È prevista l’erogazione di un’indennità di presenza pari a 0,60 euro per tutte le ore effettivamente lavorate. L’indennità sostituisce l’elemento di garanzia retributiva. Viene riformulato anche il salario di ingresso per promuovere una maggiore stabilità occupazionale. Infatti per il livello 6I è previsto, per i primi 12 mesi un salario di ingresso pari al 90% della retribuzione tabellare del 5° livello, con l’esclusione dell’indennità di presenza; indennità che viene riconosciuta per il mesi successivi. 
Con il protocollo straordinario del 26 giugno 2024, viene stabilita l’erogazione di una Una Tantum ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo. Con il rinnovo viene stabilita l’erogazione della seconda tranche pari al 50% per il mese di luglio 2025. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, l’Una Tantum viene erogata nella misura del 70%. Gli importi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Una Tantum 1.7.2025
1 15,00
2 25,00
3 40,00
4 50,00
5 75,00
6 80,00

Dal punto di vista normativo, invece, con il rinnovo vengono riorganizzate le aree professionali in 4 nuove categorie, ampliando l’applicazione del contratto alle aziende che operano nei settori safety, antincendio, primo soccorso e gestione emergenze. Novità anche per i contratti a termine, lavoro stagionale, banca ore. In materia di welfare, è stato incrementato il contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

Fondo Fasda: riapertura campagna iscrizione familiari e pensionati

Dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025 sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscrivere il proprio nucleo familiare

Il Fondo Fasda ha informato che anche per il 2025 per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitalia è prevista l’attivazione delle Campagne “Familiari” e “Pensionati”.
Sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscrivere il proprio nucleo familiare al Fondo a partire dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025, scegliendo tra:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti”;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni”.
Per i Pensionati già iscritti al Fondo, i pensionandi e i loro familiari fino all’ottantesimo anno di età, sarà possibile scegliere, dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 marzo 2025, il “Piano sanitario Pensionati”.
Per ulteriori approfondimenti sui costi e sulle procedure si rinvia al sito del Fondo. 

La percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria

La percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria è pari al 25,0778% (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 dicembre 2024, n. 435525)

Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), l’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ha istituito il Fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).

 

Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fondo unico nazionale, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.

 

In particolare, l’articolo 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In proposito, l’articolo 3 del medesimo D.M. del 4 maggio 2018 stabilisce che la Fondazione ONC trasmetta all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.

 

L’Agenzia delle entrate, poi, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, deve rendere nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.

 

Pertanto, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2024 è pari a 39.875.748,38 euro, a fronte di risorse disponibili per 10.000.000,00 di euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 39.875.748,38.

Il risultato di tale rapporto, dunque, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 25,0778%.

 

CCNL Commercio (Anpit-Cisal): erogazione welfare contrattuale entro il 31 dicembre

I valori di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro 

Il CCNL sottoscritto in data 22 settembre 2023 tra ANPIT – Associazione Nazionale per l’lndustria e Terziario, AIFES – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro, CONFIMPRENDITORI – Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato e CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servii, Terziario e  Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, ha previsto l’erogazione del welfare contrattuale per i dipendenti del commercio.
Anche per l’anno 2024 è prevista l’erogazione da parte del Datore di lavoro entro il 31 dicembre dei seguenti valori di welfare contrattuale. 

 

Livello Dal 2023 e seguenti
Dirigente 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro)
Quadro 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro)

Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto. Gli importi di welfare contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore. 
Detti valori dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Salvo diverso accordo aziendale di secondo livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. 

Giornalisti autonomi e freelance: confermato il welfare allargato per il 2025 e il 2026

Stanziate le risorse per le misure di sanità integrativa “Win-in” e “Win-plus” (INPGI, comunicato 2 dicembre 2024).

L’INPGI ha confermato per il 2025 e 2026, le misure che puntano ad allargare il welfare di categoria per le giornaliste e i giornalisti freelance e autonomi. Attraverso le convenzioni attualmente in atto, tra l’Istituto e la CASAGIT (la mutua di assistenza sanitaria integrativa fondata dagli enti di categoria dei giornalisti) sono state confermate anche per i prossimi anni le misure di “Win-in” e “Win-plus” che hanno permesso l’accesso alle prestazioni a migliaia di giornalisti freelance e autonomi.

Il progetto di welfare, che si struttura su base volontaria e che è rivolto a favore di coloro che versano in condizioni di minori disponibilità economiche, ha l’obiettivo di garantire un tassello di welfare integrato di natura sanitaria a garanzia di una maggiore tutela dei propri iscritti. 

In particolare, l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti della prima delibera dell’allora Comitato amministratore è del settembre 2017, da qui si sono aperte le porte al programma di assistenza sanitaria integrativa creato appositamente dalla CASAGIT sulla base di una convenzione tra i due enti, con un impegno complessivo da parte di INPGI di circa 16 milioni di euro. Per il progetto “Win-in”, dopo una prima proroga alla fine del 2024, ora l’Istituto di previdenza concede un’ulteriore proroga, grazie ai fondi ancora disponibili fino alla fine 2025. Stesso iter per il progetto “Win-plus”: dopo una prima delibera del 2022, approvata dai ministeri vigilanti, arriva adesso la conferma del programma di tutela sanitaria integrativa fino a fine 2026.

I programmi, che in questa ultima tranche prevedono proroghe di finanziamento in favore degli iscritti per strumenti di welfare per oltre 2 milioni di euro, saranno rivolti a coloro che hanno mantenuto i requisiti di partecipazione, con redditi dai con redditi dai 2.100 a 30.000 euro annui lordi e con accesso garantito anche alle fasce di prossimità di reddito. 

Acquisto immobile mediante contratto ”rent to buy”: fruibilità credito d’imposta ZES Unica

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi avanzati da una azienda circa il Credito d’imposta ZES Unica nel caso di acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di ”rent to buy” (Agenzia delle entrate, risposta 3 dicembre 2024, n. 240).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha introdotto, per il 2024, la nuova disciplina del Credito d’imposta ZES unica in relazione agli investimenti realizzati da imprese nell’ambito di strutture produttive ubicate in determinati ambiti territoriali individuati dal legislatore.

In base all’articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2024 sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

 

Con riferimento al momento di effettuazione dell’investimento, rilevante ai fini dell’imputazione dello stesso al periodo di vigenza dell’agevolazione, il successivo comma 4 dispone che lo stesso vada individuato secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

 

Nel caso sottoposto all’Agenzia, l’istante riferisce di aver acquisito un immobile stipulando l’atto di compravendita a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto di detto bene, in relazione al quale era stato concluso, un contratto di ”rent to buy”, al quale era subentrato, per effetto di una cessione.

In relazione ai contratti di ”rent to buy”, la circolare n. 4/E/2015, ha precisato che l’articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, prevede, per i beni immobili, che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della stipulazione dell’atto di compravendita e che lo schema giuridico che caratterizza la norma in esame non è riconducibile alla locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. Oltre a ciò, nella risposta ad interpello pubblica n. 198/2024, relativa al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della Legge n. 178/2020, tale tipologia contrattuale non è stata ritenuta integrare una modalità di acquisizione dei beni eleggibili al citato credito d’imposta, in quanto i beni risultano al momento del loro acquisto già utilizzati a diverso titolo in base al descritto contratto di ”rent to buy” e, pertanto, sono privi dell’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento.

 

L’Agenzia, poi, specifica che il comma 3 dell’articolo 3 del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2024, riconosce la spettanza del Credito d’imposta ZES unica per gli investimenti in beni immobili strumentali anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

In base a tale previsione, dunque, per quanto riguarda gli investimenti aventi ad oggetto immobili strumentali, il requisito della ”novità” (dell’immobile) non è previsto essendo agevolabili anche gli investimenti che comportano l’acquisto di un immobile già utilizzato ”a diverso titolo” dallo stesso acquirente-investitore, eccezion fatta per i casi in cui il requisito in questione è richiesto da disposizioni unionali.

 

Alla luce di quanto sopra, nel caso prospettato di acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di ”rent to buy”, l’investimento immobiliare si ritiene, ai fini del Credito d’imposta ZES unica, effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto del bene immobile nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ed eleggibile per detto Credito sempre a condizione che vengano rispettate le previsioni e le condizioni degli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento 2014 GBER.

CCNL Cuio e Pelli: nuovi minimi a partire da dicembre 2024

Aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti Sociali Assopellettieri, Confindustria Moda, Filctem, Cgil, Femca, Uiltec e Uil hanno stabilito, con l’accordo siglato in data 22 dicembre 2023, gli aumenti dei minimi contrattuali per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli.
Di seguito le tabelle con i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° dicembre 2024.

Livello Minimi dal 1/12/2024
6 2.336,18 €
5 2.115,83 €
4s 1.982,40 €
4 1.936,98 €
3 1.851,70 €
2 1.757,29 €

CCNL Case di Cura Anpit Cisal: previsto welfare contrattuale nel mese di dicembre

Entro il 31 dicembre 2024 verrà erogato il welfare contrattuale per i dipendenti del settore

Con il contratto collettivo nazionale di lavoro firmato in data 26 luglio 2024 da Anpit, Confiomprenditori, Unica e Cisal Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo Cisal, viene stabilito che il datore di lavoro dovrà erogare a tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, entro il 31 dicembre 2024, il Welfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati.

Livello Dal 2024
Dirigente 1.000,00/anno

(in quote mensili maturate di € 83,33)

Quadro 600,00/anno

(in quote mensili maturate di € 50)

A1 e A2 500,00/anno

(in quote mensili maturate di € 41,67)

B1 e B2 – Operatori di Vendita di 1° e 2° Cat. 400,00/anno

(in quote mensili maturate di € 33,33)

C1 e C2 – Operatori di Vendita di 3° e 4° Cat. 350,00/anno

(in quote mensili maturate di € 29,16)

D1 e D2

Lavoratori Discontinui

300,00/anno

(in quote mensili maturate di € 25)

I valori di Welfare Contrattuale sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a carico dell’Azienda e devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione.
Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare, coordinare ed eventualmente estendere:
1) per Opere e servizi per finalità sociali
– check up medici;
– visite specialistiche;
– cure odontoiatriche;
– terapie e riabilitazione;
– sportello ascolto psicologico;
– assistenza domiciliare;
– badanti;
– case di riposo.
2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
– asili nido;
– servizi di babysitting;
– spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore;
– università e Master;
– libri di testo scolastici e universitari;
– doposcuola o Pre-scuola;
– buoni pasto e mensa scolastica;
– scuolabus o gite didattiche;
– frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lingua italiana per bambini
stranieri ecc.).
3) Per ludoteche, centri estivi o invernali:
– spese per frequentazione di campus estivi o invernali;
– spese per frequentazione di ludoteche.
4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua:
– badanti;
– assistenza domiciliare;
– case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita);
– case di cura.
5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici
6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e
dei familiari a carico
7) Per Beni e servizi in natura (entro i limite massimo 258,23 euro/anno, onnicomprensivi o, fino ad 2.000 euro/anno per i Lavoratoli con figli a carico che ne facciano apposita richiesta, secondo la previsione vigente o a 1.000 euro/anno in assenza di figli a carico:
– buoni spesa per generi alimentari;
– buoni spesa per acquisti vari;
– buoni carburante;
– ricariche telefoniche;
– rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dal lavoratore; interessi passivi del mutuo contratto dal lavoratore per l’acquisto dell’abitazione principale.
8) Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento pensione).

 

Sisma Italia centrale 2016/2017: si riaprono i termini per l’agevolazione

Il servizio di domanda per il beneficio sarà di nuovo disponibile nel periodo dal 5 al 20 dicembre 2024 (INAIL, nota 29 novembre 2024, n. 11625).

L’INAIL ha reso nuovamente disponibile, nel periodo dal 5 al 20 dicembre 2024, il servizio “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile sul sito istituzionale all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati” per consentire l’inoltro della richiesta ai soggetti interessati. 

Dato che, il termine precedentemente fissato non è da ritenersi perentorio, la decisione dell’Istituto è stata presa a seguito di segnalazioni pervenute da diverse strutture territoriali dalle quali è emerso che numerosi soggetti, che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio, non hanno provveduto a inviarne comunicazione.

Infatti, l’INAIL aveva già reso disponibile all’interno dei servizi online del proprio portale, nel periodo dal 1° febbraio al 1°
aprile 2024, l’apposito servizio per consentire ai soggetti interessati di presentare domanda di ammissione al beneficio in argomento ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 2 bis del D.L. n. 123/2019.

L’Istituto, peraltro, rammenta che per effettuare la domanda di ammissione all’agevolazione è necessario che i soggetti interessati abbiano precedentemente presentato alla sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017.

Come illustrato già nella circolare INAIL n. 57/2023, i soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all’agevolazione in parola in regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria, cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell’anno in corso e nei 2 esercizi precedenti.
Le strutture INAIL dovranno effettuare le operazioni di verifica e validazione degli importi concessi a titolo di sgravio entro il 15 gennaio 2025.

Infine, l’Istituto segnale che rimangono valide le istruzioni operative che sono state oggetto di specifiche note.