CCNL Ambasciate: siglato il rinnovo per il triennio 2023-2025

Rivisti gli importi delle retribuzioni con un aumento che sfiora il 6%, stabilizzate le indennità e aumentati gli scatti

Il 6 aprile 2023 presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato firmato il rinnovo per il triennio 2023-2025 delle Linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia, scadute il 31 dicembre scorso. Le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil hanno affermato soddisfazione per il risultato ottenuto, grazie anche alla proficua interlocuzione con il Ministero del lavoro.
Per cercare di far fronte alla crisi economica e all’inflazione nell’accordo sono stati rivisti gli importi delle retribuzioni con un aumento che sfiora il 6%, stabilizzate le indennità e aumentati gli scatti.
Dal punto di vista normativo sono state rese più chiare le sezioni relative al sostituto di imposta, nonchè quelle relative ai diritti, ed è stato implementato l’articolato sul lavoro agile rendendo la disciplina affine ai Contratti Nazionali del pubblico impiego, con una regolamentazione accurata dello strumento organizzativo del lavoro agile.  
Infine la sezione dedicata alle relazioni sindacali e alla contrattazione integrativa è stata confermata ed integrata al fine di consentire alle RSA ed alle OO.SS. territoriali di stipulare accordi che possano migliorare ancor di più la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Le Parti, in sede di sottoscrizione, hanno rinnovato al Ministero degli Esteri la richiesta di divulgare la disciplina e di promuovere la sua applicazione nella maggior parte delle legazioni consolari ed ambasciate. 

CCNL Telecomunicazioni: erogato l’Elemento di Garanzia Retributiva 

Corresponsione dell’Egr per il personale di Settore

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 12 novembre 2020 tra Assotelecomunicazioni-Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, applicata al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, prevede all’art. 56, l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva.
A tal proposito, ai dipendenti impiegati a tempo indeterminato facenti parte di aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito, nel corso dell’anno precedente, altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, viene riconosciuto un importo annuo pari ad euro 260,00 lordi, oppure una cifra inferiore fino a concorrenza, in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
A livello aziendale possono essere valutate le modalità per riconoscere l’Egr ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.
Il trattamento viene erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro quota, con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero.
Detto importo viene altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro ed escluso dalla base di calcolo del Tfr, nonché quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.
In aggiunta si specifica che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento sono escluse le aziende che versano in comprovate situazioni di difficoltà economico produttiva con ricorso alle procedure concorsuali e/o con ricorso alle misure di integrazione salariale straordinarie.
In caso di ricorso a misure di integrazione salariale di carattere ordinario, il suddetto adempimento non è dovuto laddove l’intervento di integrazione salariale si prolunghi oltre le 13 settimane effettive nell’anno che interessi almeno il 20% del personale.
Resta ferma la possibilità di individuare in sede di contrattazione di II livello ulteriori fattispecie.

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: le istruzioni operative

Illustrate le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 (INPS, circolare 5 aprile 2023, n. 40).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo al 2021: anno per il quale sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’iter istruttorio

Nella circolare in oggetto, l’INPS ha fornito in allegato le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022. Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

Calcolo della riduzione contributiva

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Lo sgravio deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in questo mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Cumulabilità della riduzione contributiva

Il beneficio contributivo in questione è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. In realtà, tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è invece cumulabile con l’esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud.

Infine, la circolare in commento include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro interessati.

CCNL Call Centers: ad aprile acconto sui futuri aumenti

Prevista da aprile una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello da riparametrare sugli altri livelli

Il Verbale di accordo del 12 dicembre sottoscritto tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ed applicabile ai dipendenti di aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi avverrà con criteri di proporzionalità.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

CIPL Legno e Arredamento, Lapidei Artigianato-Trentino Alto Adige: erogazione del Premio di Risultato

Premio di Risultato 2023 per il personale dell’Area Legno e Arredamento e Lapidei-Artigianato

In data 13 marzo 2023, l’Associazione Artigiani Trentino e le Associazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per l’elargizione del Premio di Risultato ai dipendenti del settore Legno e Arredamento Artigianato e del settore Lapidei Artigianato.
A decorrere dal 1°marzo 2023 infatti, entreranno in vigore i valori del suddetto Premio come riportati nella tabella sottostante:

Livello Fascia 17,5%-18%
Legno Lapideo Valore mensile in euro
AS-A 1 100
B 2 90
CS 3 88
C 4 85
D 5 82
E 6 79
F 7 76

Da ultimo, le OO.SS. specificano altresì che, per i mesi di gennaio e febbraio 2023 invece, sono stati già versati gli importi erogati nel 2022.

Cessioni del quinto: aggiornati i tassi di interesse applicabili

L’INPS indica quali sono i tassi di interesse da applicarsi nel secondo trimestre 2023 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (INPS, messaggio 5 aprile n. 1312).

L’INPS comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse a decorrere dal 1° aprile 2023 relativamente alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

 

Pertanto, relativamente al periodo 1° aprile 2023 – 30 giugno 2023, i suddetti tassi sono fissati nelle seguenti misure:

 

– per importi fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari al 12,89% (tasso soglia usura del 20,11%);

– per importi superiori a 15.000 euro, il tasso medio è del 8,85% (tasso soglia usura del 15,06%).

 

Conseguentemente, nel messaggio in commento, vengono elencati i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati.

 

In particolare, i valori sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età* Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni 9,42 7,32
60-64 10,22 8,12
65-69 11,02 8,92
70-74 1,72 9,62
75-79 12,52 10,42
Oltre 79 anni 20,1125 15,0625

L’Istituto specifica che l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento e che, per la classe di età “Maggiore di 79 anni”, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al D.M. n. 26251/2023.

 

Qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, la procedura – denominata “Quote Quinto” – blocca la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione. 

 

 

 

 

CCNL Enti locali: in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale

L’inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale ha effetto automatico per il personale in servizio al 1° aprile 2023

Con il CCNL siglato il 16 novembre 2022 tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Csa-Ral e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal è stato definito il nuovo sistema di classificazione per il personale in servizio al 1° aprile 2023.
L’inquadramento nel nuovo sistema di classificazione ha effetto automatico. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla predetta data sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ.
Il nuovo sistema è articolato in 4 aree che corrispondono a 4 differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

Area degli Operatori;

Area degli Operatori esperti;

Area degli Istruttori;

Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, denominati incarichi di “EQ”.
Dalla data del 1° aprile sono altresì in vigore i nuovi stipendi per ciascuna area di inquadramento.

Livelli Importo
Area Funzionari e di Elevata Qualificazione 1.934,36
Area Istruttori 1.782,73
Area Operatori esperti 1.586,21
Area Operatori 1.523,61

Equilibrio vita-lavoro: le indicazioni per permessi e congedi straordinari

Fornite le indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato (INPS, circolare 4 aprile 2023. n. 39).

L’INPS ha reso note le sue indicazioni amministrative per l’applicazione delle novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità, introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 nel testo della Legge n. 104/92 (articoli 33, 34, 42). 

Permessi per assistenza disabili gravi

In particolare, il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.  Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del citato decreto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. 

Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi (comma 6, articolo 33, Legge n. 104/92). Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza (comma 3, articolo 33, Legge n. 104/92).

La circolare in commento, circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, segnala che la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Prolungamento del congedo parentale

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. L’INPS evidenzia, a tal proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.

Congedo straordinario

In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il citato D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Ai fini della spettanza del diritto, l’INPS segnala, tra l’altro, che, in base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso, sia da persone di sesso diverso.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

L’INPS fornisce, quindi, l’ordine di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo in esame: coniuge convivente, padre/madre, figli conviventi, ecc. 

La circolare in oggetto, include, infine, le indicazioni procedurali per i permessi e i congedi straordinari, oltre che le istruzioni operative per i datori di lavoro privati e pubblici e sul regime fiscale.

Patologia asbesto-correlata e mesotelioma non professionale: istruzioni sulle erogazioni INAIL

L’INAIL riepiloga la disciplina relativa alla prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e alla prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, fornendo anche le istruzioni applicative (INAIL, circolare 4 aprile 2023, n. 14).

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga due tipi di prestazioni, ovvero una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15%o, elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla rendita riconosciuta ai lavoratori o loro eredi per una patologia asbesto-correlata, e una indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi.

 

Nella circolare in oggetto viene riassunta la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.

 

1) Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata

 

I beneficiari di questa prestazione sono:

 

a) i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall’INAIL per una patologia asbesto-correlata;

b) i superstiti, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

 

Per l’anno 2023, la prestazione, nella misura del 17%, è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

 

Per accedere al beneficio non è necessario presentare alcuna domanda, trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, e la stessa è anche cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento. 

 

2) Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi

 

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL eroga una prestazione di importo fisso pari a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente importo di 10.000 euro) da corrispondere in unica soluzione, non cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

 

I beneficiari della suddetta prestazione sono:

 

a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;

b) gli eredi dei malati, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

 

Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’INAIL, a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell’accertamento della malattia, utilizzando rispettivamente i moduli 190 e 190E, pubblicati nel sito istituzionale. Il predetto termine di decadenza decorre sempre dalla data della prima diagnosi ed è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale, sia per i loro eredi.

 

In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.

 

Nell’ipotesi di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.

 

Riguardo agli eredi beneficiari, la domanda deve essere prodotta da uno solo degli eredi (in presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione), corredando la stessa anche della documentazione sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.

 

L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, in considerazione del diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).

 

La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Sede INAIL competente individuata in base al domicilio del richiedente, o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di PEC. 

 

CCNL Zootecnia: elemento provvisorio della retribuzione ad aprile

Previsto l’elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione da calcolarsi sui minimi retributivi

L’ipotesi di Accordo del 22 novembre 2021 sottoscritto tra l’Associazione italiana Allevatori, la Flai-Cigl, Fai-Cisl, la Uila-Uile e la Confederdia ed applicabile ai dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, e delle imprese private afferenti al settore Zootecnico ha previsto che a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ovvero il 1° aprile 2023, qualora non sia stato ancora sottoscritto l’accordo di rinnovo, viene erogato un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Si specifica che dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato
L’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del CCNL e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato CCNL a far data dalla sua decorrenza iniziale.