Bonus fonti rinnovabili: definite le modalità di richiesta

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del tax credit relativo alle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Agenzia Entrate – provvedimento 11 ottobre 2022 n. 382045).

L’Istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza è inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023. Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

Bonus alle imprese per acquisto energia elettrica, gas naturale e carburante: codici tributo

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari (Agenzia delle entrate – risoluzione 11 ottobre 2022, n. 59/E)

Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
6967 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6970 – -credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Le disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici sono state estese anche ai crediti d’imposta sopra indicati.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
– “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

INL: competenza a decidere per i ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato

L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce precisazioni sull’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi avverso atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziari (Nota 2016/2022).

 

Per i ricorsi in questione, occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento da parte dell’organo ispettivo.
L’INL richiama le istruzioni fornite con lettera circolare del 29.12.2016 nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Ciò premesso, depongono conclusivamente per l’attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell’Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l’organo che abbia adottato l’atto di accertamento, tenuto conto altresì della necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni, nonchè dell’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall’art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall’incombente dell’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul gravame.
Laddove il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.

Codatorialità nelle reti di impresa: impresa referente per comunicazioni di assunzione

Nell’ambito delle reti di impresa, quella individuata come referente per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità, può legittimamente trasmettere le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE pur non rivestendo il ruolo di co-datore dello specifico rapporto di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 10 ottobre 2022, n. 2015)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni relative ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità nell’ambito dei contratti di rete d’impresa (UNIRETE), e in particolare l’impresa legittimata ad effettuare le comunicazioni.
La norma di riferimento (D.M. n. 205/2021) individua due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità:
– l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete individuata nell’ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità;
– l’impresa retista alla quale viene imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. Tale impresa ha la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL, l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumono il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.
L’INL precisa che dal punto di vista normativo non vi sono ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.
Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un’assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto, ma unicamente l’onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.
Dal punto di vista tecnico, osserva l’INL, l’attuale modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1° codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, deve semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, deve necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.
Infine, l’INL precisa, che tra i soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, rientrano anche la cd. “rete soggetto”, in quanto dotata di personalità giuridica propria, autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste.

Rinnovato il CCNL del Noleggio Anav

Siglato il  rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate, scaduto il 31 dicembre 2020.

L’accordo, in attesa di pubblicazione dalle parti, che avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede:.

– una somma una tantum di 100 euro per il periodo pregresso da erogare in due tranches di pari importo con le retribuzioni dei mesi di novembre 2022 e maggio 2023;

– un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023;

– l’aumento dell’attuale valore del ticket restaurant a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023;

– un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023 per il Fondo Tpl salute finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore;

– l’introduzione di uno nuovo elemento retributivo, denominato ERG, pari a 150 euro l’anno e a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.

Assegno sociale: il diritto spetta anche in caso di rinuncia al mantenimento

L’assegno sociale spetta anche al richiedente che abbia rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 ottobre 2022, n. 29109.

La Corte d’appello di Trento respingeva il gravame avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno sociale, rilevando che l’interessata aveva rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato e quindi non versava in stato di bisogno; la stessa Corte accoglieva, inoltre, la pretesa dell’INPS, volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite fino al provvedimento di revoca assunto in autotutela.

La donna ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurando la stessa per l’ erronea interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale, con particolare riferimento allo stato di bisogno.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo i principi espressi in recenti pronunce rese in fattispecie analoghe.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno ricordato che la disciplina normativa di riferimento non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell’accesso al diritto, né ai fini della misura dell’assegno sociale. La legge, difatti, prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, che, per essere normativamente rilevante, non deve essere anche incolpevole: la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva, difatti, nella sua mera oggettività.
Il Collegio non ha, inoltre, mancato di rilevare che l’assegno sociale è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti: ne deriva che all’assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito.
Ciò posto, la Corte ha ritenuto non conforme ai principi di diritto espressi la sentenza impugnata, avendo la stessa errato nel rigettare la richiesta sul rilievo che la rinuncia all’assegno di mantenimento possa equivalere ad ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità di tale requisito.

Firmato l’accordo economico per gli enti aderentin a Federcasa

 

Raggiunto l’accordo economico del contratto collettivo 2019-2021 per i dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA.

Con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di Euro 65,00 lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.

LIVELLO

MINIMITABELLARI

PARAMETRO

65 Euro su B1

NUOVO 1 DICEMBRE 2021

Q1 3.134,44 220 105,93 3.240,37
Q2 2.700,91 190 91,48 2.792,39
AS 2.495,46 176 84,74 2.580,20
A1 2.287,54 162 78,00 2.365,54
A2 2.121,59 150 72,22 2.193,81
A3 1.951,35 138 66,44 2.017,79
BS 1.928,34 137 65,96 1.994,30
B1 1.873,97 135 65,00 1.938,97
B2 1.779,45 128 61,63 1.841,08
B3 1.685,47 121 58,26 1.743,73
C1 1.645,47 118 56,81 1.702,28
C2 1.584,64 114 54,89 1.639,53
C3 1.534,83 110 52,96 1.587,79
DS 1.528,83 108 52,00 1.580,83
D1 1.440,32 103 49,59 1.489,91
D2 1.391,88 100 48,15 1.440,03

Le parti convengono che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo sopra richiamato, saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:

– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;

–  1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;

– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023;

Gli importi di cui sopra saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021”, produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021 e saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.

Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di Dicembre 2022 per dare avvio alle trattative sul rinnovo contrattuale 2022-2024.

 

Una tantum

Le Parti confermano altresì in favore del personale in forza nelle aziende associate alla data di sottoscrizione del presente accordo, il riconoscimento di un importo Una Tantum.

Tale importo, da intendersi a integrale copertura del periodo trascorso anche a titolo di carenza contrattuale e ciò sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, è pari a € 900,00 lordi, in relazione al parametro B1, detratta l’IVC già corrisposta dalle aziende, e sarà riparametrato sulla base della scala contrattuale applicata.

La somma una tantum sopra richiamata sarà riconosciuta unitamente alle competenze del mese di dicembre 2022.

L’importo a titolo di una tantum è privo di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e verrà corrisposto in misura frazionata/ridotta in relazione all’effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2021 e all’orario di lavoro part-time o full-time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione

LIVELLO

PARAMETRO

Una Tantum 900 Euro su B1

Q1 220 1466,67
Q2 190 1266,67
AS 176 1173,33
A1 162 1080,00
A2 150 1000,00
A3 138 920,00
BS 137 913,33
B1 135 900,00
B2 128 853,33
B3 121 806,67
C1 118 786,67
C2 114 760,00
C3 110 733,33
DS 108 720,00
D1 103 686,67
D2 100 666,67

Rilancio delle attività di spettacolo dal vivo nella fase post pandemia

È stato emanato un Avviso pubblico diretto a promuovere e sostenere, nell’anno 2022, attività di spettacolo dal vivo – negli ambiti del teatro, della musica, della danza e del circo, a carattere professionale di produzione, programmazione e promozione per il rilancio culturale ed economico dei territori e delle attività nella fase post-pandemica. (Ministero della cultura – DM 05 ottobre 2022, n. 1348)

Possono presentare domanda di contributo gli organismi professionali, aventi sede legale in Italia, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, che non siano beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2022-2024.
La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo proponente, deve essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 16 del 25 ottobre 2022, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line sulla piattaforma telematica della Direzione generale Spettacolo.
Al fine del ricevimento farà fede l’avviso di avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’organismo, in cui quest’ultimo esplicita di non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
b) sintetica presentazione dell’organismo proponente;
c) progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività proposte;
d) preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, con specifica esposizione del deficit (contributo richiesto).
Il progetto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2022.
Potranno essere sostenuti progetti fino ad un valore massimo di euro 35.000. Il contributo non potrà comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto presentato dall’organismo beneficiario.
Il progetto non deve comprendere attività finanziate, nell’anno di concessione del contributo, ad altro titolo dal Ministero della cultura.
L’erogazione del contributo è disposta successivamente all’invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi, inderogabilmente, entro le ore 16 del 31 gennaio 2023, con le stesse modalità previste per l’invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all’attività sovvenzionata.
In sede di riscontro del rendiconto inviato dall’organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
L’importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.
Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.

Automotive: al via gli incentivi per lo sviluppo della filiera

Diventano operativi gli interventi agevolativi a favore della riconversione e lo sviluppo della filiera automotive in Italia. Il Ministero dello sviluppo economico, con due decreti del 10 ottobre 2022, ha infatti attivato gli sportelli finanziati con complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per l’Innovazione.

Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro i finanziamenti complessivamente stanziati dal Governo fino al 2030) destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore attraverso l’insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.
In particolare, le imprese potranno richiedere le agevolazioni sia per i progetti già presentati – in questo caso gli sportelli verranno aperti dal 13 al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo e fino al 27 ottobre per gli Accordi per l’Innovazione – sia per le nuove domande a partire dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione.
Per la prima volta verrà inoltre applicata sui progetti relativi gli Accordi per l’Innovazione una modalità di ammissione in istruttoria non basata sull’ordine cronologico ma su una serie di parametri oggettivi, quali la solidità economico-finanziaria del soggetto proponente e la quota di spese del progetto in sviluppo sperimentale.

INPS: gestioni speciali dei lavoratori autonomi e decorrenza delle pensioni

L’Inps ha fornito indicazioni sulla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivideterminanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa (Circolare 7 ottobre 2022, n. 110).

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.
Relativamente alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In questi casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.
Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.

Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, il requisito contributivo se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità).