Compatibilità tra il ruolo di socio di maggioranza e quello di dipendente

Il Giudice del lavoro ha affermato che deve ritenersi legittima l’assunzione del socio di maggioranza come dipendente della società di capitali, con mansioni esecutive e sotto la direzione di altri lavoratori appartenenti a figure apicali, purché sia fornita la prova dell’effettivo svolgimento di mansioni prive di alcuna valenza gestoria e dell’effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti (Tribunale di Brescia – Sentenza 25 gennaio 2022).

Nel caso esaminato dal Tribunale di Brescia, l’Inps ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la società di capitali ed il socio di maggioranza, detentore del 90 per cento delle quote societarie, nonché figlio del “titolare”.
Il socio/dipendente ha impugnato il provvedimento dell’Istituto affermando di aver svolto per tutto il periodo di contestazione attività di natura meramente esecutiva, per la quale è stato sottoposto al potere direttivo di altri lavoratori appartenenti a figure apicali (capocantiere, responsabile tecnico e responsabile amministrativo).
L’Inps ha eccepito che la qualifica di socio di maggioranza, in virtù dei conseguenti poteri gestori, è incompatibile con l’esistenza di un rapporto di natura subordinata con la società.

Il Tribunale di Brescia, contrariamente alle deduzioni dell’Inps circa l’astratta incompatibilità tra la qualifica di socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato per difetto del requisito di eterodirezione (tipico della subordinazione), ha osservato che secondo il prevalente orientamento di legittimità “in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio”.
Inoltre, secondo il giudice, non può ritenersi ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere e ritenere invece ostativa la partecipazione diretta dal lavoratore all’organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell’organo amministrativo) abbia di fatto assunto nell’ambito della società, l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione.
Resta fermo, in ogni caso, l’onere del lavoratore (o della società), di dimostrare non solo il concreto ed esclusivo svolgimento delle mansioni di assunzione, prettamente esecutive e prive di alcuna valenza gestoria, ma anche l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti, nonostante la qualifica di socio di maggioranza.
Prova che può essere validamente assolta tramite testimoni, che confermino il carattere meramente esecutivo delle mansioni concretamente svolte dal socio/dipendente, nonché l’effettiva sussistenza del requisito dell’eterodirezione.

Prima trance di Una tantum per il CCNL Alimentati e Panifici – Artigianato

Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, un importo una tantum pe  i dipendenti dell’Area Alimentazione-Panificazione.

In base all’accordo 6/12/2021, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Chiarimenti su trasmissione e compilazione del tracciato dei corrispettivi telematici

Numerosi dubbi sollevati dall’associazione di categoria circa le modalità di compilazione del tracciato di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in relazione ad operazioni che frequentemente caratterizzano la vendita al dettaglio trovano soluzione nella Risposta di consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022, elaborata dall’”Agenzia delle Entrate.

Operazioni escluse

Per le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono la non imponibilità sussiste a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale. Conseguentemente, sono soggette al tributo le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria o che abbiano aliquota Iva più elevata rispetto ai beni della cessione principale.
Nel caso di cessione a titolo di sconto di beni soggetti ad aliquota più elevata, il codice (N1) non risulterebbe utilizzabile, a meno che non sia possibile evincere con certezza che il valore normale del bene rientri nella base imponibile e che, quindi, il relativo importo figuri nel computo dell’IVA.

Riguardo agli addebiti e accrediti di cauzioni per imballaggi a rendere, le somme non concorrono a formare la base imponibile Iva a condizione che siano indicate distintamente in fattura. Qualora, poi, entro il termine pattuito gli imballaggi non vengano restituiti, sull’ammontare dei medesimi è dovuta la relativa imposta.
Per le procedure di reso e annullo è necessario che le stesse forniscano gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene o l’annullo dell’operazione ai documenti probanti l’acquisto originario, quindi, in particolare, il codice identificativo del documento attestante l’operazione originaria, qualora il cliente lo produca al momento del reso. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il cliente ben potrebbe produrre altri elementi che possono confermare all’esercente l’avvenuto acquisto.
Riguardo all’importo incassato per il “vuoto a rendere”, escluso dalla base imponibile della cessione, può essere adottato il seguente procedimento: emissione di un documento commerciale con codice natura (N1) al momento dell’acquisto del bene e, a quello della resa del vuoto, emissione di un nuovo documento commerciale di reso con codice natura (N1) e causale (VR – “vuoto a rendere”).

Operazioni non soggette

Le somme riscosse dal gestore della struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno e di contributo di soggiorno rientrano tra le somme escluse da IVA, in quanto rimborso di anticipazioni in nome e per conto dei clienti; pertanto devono essere rilevate utilizzando il codice natura (N1).

Il Contributo regionale e provinciale dovuto unitamente al corrispettivo per le prestazioni di manutenzione (controllo fumi) degli impianti di riscaldamento a caldaia rientra tra le somme fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo. Il riaddebito della tariffa di ciascun segno identificativo (cd. “bollino”) da parte della ditta di manutenzione al responsabile dell’impianto, nell’ambito del servizio di controllo e di manutenzione dell’impianto termico dalla stessa reso, non concorre a formare la base imponibile di detto servizio, in quanto l’importo relativo al “bollino” non ha natura di corrispettivo, bensì è dovuto a titolo di ristoro dell’anticipazione fatta dalla ditta in nome e per conto del proprietario dell’impianto. Pertanto l’importo essere rilevato utilizzando il codice natura (N1).

Riguardo alle cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall’impresa, in generale non sono soggette ad IVA, se di valore non eccedente i 50 euro, ovvero, quando superiore, a fronte della non detraibilità dell’imposta sugli acquisti. Tale previsione, valida anche per i professionisti, comporta, nei documenti commerciali emessi in riferimento a tali prestazioni, l’utilizzo del codice natura (N2).

Riguardo ai voucher cd. “multiuso”, la circolazione degli stessi in un momento anteriore alla cessione del bene o alla prestazione di servizio cui danno diritto non è soggetta ad IVA; pertanto, nella predetta fase al cessione del voucher rientra tra le operazioni identificabili con il codice natura (N2).

La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria; pertanto il relativo importo deve essere contraddistinto con il codice natura (N2).

Le cessioni di campioni gratuiti rientrano tra le operazioni non imponibili ai fini IVA, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: deve trattarsi di campioni gratuiti; i beni devono essere appositamente contrassegnati; i campioni devono essere di modico valore. Tali cessioni sono contraddistinte con il codice natura (N2).

Le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto cedente, purché si tratti di valori ancora utilizzabili venduti al valore facciale. Tali cessioni sono contraddistinte con il codice natura (N2).

Nell’ambito del regime speciale IVA “monofase”, qualora nelle fasi di distribuzione del prodotto l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le cessioni, il corrispondente importo deve essere contraddistinto con il codice natura (N2).

In tema di corrispettivi e documento commerciale, le operazioni poste in essere da soggetti che adottano il regime cd. “forfetario” sono contraddistinte con il codice natura (N2).

Operazioni non imponibili

Ai fini Iva, le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali (ONU, NATO, Unione europea, ecc.), in presenza di tutte le condizioni (reciprocità, ammontare delle operazioni superiore a 300 euro, ecc.), sono equiparate alle esportazioni ed ai servizi internazionali non imponibili; pertanto vanno identificate con il codice natura (N3) ed i relativi sottocodici in ipotesi di fattura elettronica via SdI.

Con riferimento alle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE (cd. “tax free”), qualora vengano emessi sia la fattura, sia il documento commerciale corrispondente alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo all’Agenzia delle Entrate, nel documento commerciale l’operazione deve essere contraddistinta con il codice natura (N3).

Operazioni esenti

Alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi Covid-19 sono esenti da Iva, ma senza pregiudizio in capo al cedente del diritto alla detrazione dell’imposta. Tali operazioni possono essere contraddistinte con il codice natura (N4), relativo alle operazioni esenti, a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione IVA.

Beni in sospeso

Le operazioni riguardanti il trasferimento di buoni corrispettivo cd. “voucher monouso” rientrano tra quelle comprese nel campo “4.1.9 <BeniInSospeso>”, destinato ad accogliere tutte quelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna. In particolare:
– il campo va compilato laddove l’emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio;
– nell’ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all’acquirente, nel momento in cui l’acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l’esercente emette un documento commerciale riportando l’imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9<BeniInSospeso>. Successivamente l’esercente emette nei confronti dell’emittente una fattura per la riscossione del corrispettivo del bene ceduto/prestazione prestata, dal momento che: “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo”.

Fatture

Nel campo “4.1.11 <NonRiscossoFatture>” va indicato l’Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture. In particolare:
a) vanno indicate tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere per le quali l’intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell’emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura;
b) vanno indicate tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle “immediate”, sia quelle differite;
c) tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi (soggetti diversi da coloro che ricevono il documento commerciale) aventi ad oggetto i beni ceduti od i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;
d) in ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo quantum.

Totale da fatturare

Nel campo “4.1.12 <TotaleDaFattureRT>” va indicato l’Importo totale dei corrispettivi, al netto dell’IVA, contenuti nelle fatture emesse da RT. Tale campo deve essere valorizzato esclusivamente nell’ipotesi in cui l’RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non fosse in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all’Agenzia al momento della chiusura.

Omaggi

Nel campo “4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>” va indicato l’Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell’ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA. L’importo deve essere al netto dell’IVA. In particolare:
a) vi sono ricomprese tutte le operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse o non soggette, l’importante è che nella registrazione di tali operazioni sia correttamente indicato il codice natura corrispondente;
b) rientrano anche le prestazioni di servizi.
Per quanto riguarda le modalità da osservare nel caso di cessione gratuita di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, resta ferma l’emissione di autofattura ovvero di annotazione su un apposito “registro degli omaggi”.
In ogni caso, al completamento dell’operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/committente deve essere necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l’eventuale importo non riscosso) o una fattura.

Codice attività

Nel campo “4.1.15 <CodiceAttivita>” va inserito il codice attività (ATECO) a cui l’importo dell’operazione si riferisce.
Il campo è funzionale a permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell’IVA periodica. Quindi “può” essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un’unica contabilità ai fini IVA.

Pagamento elettronico

Rientra nel novero dei pagamenti cd “elettronici” anche il bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, il campo “4.2.3 <PagatoElettronico>” deve essere compilato indipendentemente dall’effettiva disponibilità delle somme (cd. “data disponibile”). Pertanto, laddove il bonifico copra l’intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al “non riscosso” non vanno compilati.

Sconto a pagare

Il Registratore Telematico o Server RT deve essere in grado di gestire l’eventuale informazione riferita allo sconto riconosciuto solo al momento del pagamento, ovvero il caso in cui l’esercente decide volontariamente di registrare il corrispettivo totale ma di far pagare al cliente una somma inferiore allo stesso. In tale caso, si ricorda che il corrispettivo (imponibile e IVA) da contabilizzare è sempre al lordo dello “sconto a pagare”. Cosa diversa, invece, è lo sconto sulle singole operazioni che può sempre essere gestito in fase di memorizzazione.
Il campo “4.2.4 <ScontoApagare>” è destinato all’indicazione dell’Importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo va indicato anche l’importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. L’importo deve essere al lordo dell’IVA. Si tratta, dunque, di ipotesi nelle quali, ferma la base imponibile della cessione di beni/prestazione di servizi, il cedente/prestatore non incassa materialmente (nelle sue varie forme: contante, pagamento elettronico, ecc.) il denaro del corrispettivo da parte del cessionario/committente. Tanto precisato:
– nelle ipotesi di buoni multiuso, il momento impositivo IVA si verifica alla presentazione degli stessi quale pagamento del bene/servizio acquistato, risultando indifferente, sotto tale profilo, se l’emittente il buono sia lo stesso cedente/prestatore o un terzo. Il campo “ScontoApagare” deve essere valorizzato in entrambe le ipotesi;
– il ristoro del buono multiuso (i.e. la presentazione al terzo emittente da parte del cedente/prestatore per ricevere l’equivalente monetario), che normalmente avviene in ragione di precedenti accordi tra gli operatori economici – laddove si potrà tener conto dell’eventuale commissione per l’opera prestata – e la cui regolamentazione fiscale non può prescindere dagli stessi, sarà normalmente oggetto di documentazione secondo le regole proprie delle operazioni tra soggetti passivi d’imposta;
– il campo “4.2.5 <Ticket>” non va utilizzato per i buoni corrispettivo emessi da terzi (o meno);
– riguardo al “bonus vacanze”, al momento del pagamento, il fornitore del servizio deve indicare, nella fattura o nel documento commerciale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato. Nel caso di operatori turistici che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” per l’emissione del documento commerciale, è necessario indicare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo “Descrizione prodotto/servizio” insieme alla descrizione del servizio, mentre la modalità di pagamento del corrispettivo e l’importo dello sconto praticato vanno indicati nel campo “Sconto a pagare”;
– A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell’Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino. Detto arrotondamento, quindi, è obbligatorio e i registratori telematici devono essere attrezzati di conseguenza.

Guasto del Server-RT

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. La corretta tenuta del registro di emergenza consente, dunque, di far fronte al mancato/irregolare funzionamento dell’apparecchio nel rispetto degli obblighi di certificazione.
La stessa regola vale anche per le casse ed i Server RT che ne raccolgono i dati.
Fermo restando che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi – e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l’operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (i.e., tipicamente, la fattura) – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della massima semplificazione degli adempimenti – sempre però nel rispetto delle tenuta di un’ordinata contabilità, della richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, del corretto versamento delle imposte, ecc. – in caso di guasto del Server RT, la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.
Resta facoltà dell’esercente di procedere alla trasmissione telematica dei dati memorizzati nei singoli punti cassa, utilizzando l’apposita “Procedura di emergenza > Dispositivo fuori servizio” disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente” del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate.

Fondo Fasi: posticipato il termine di recesso dei dirigenti

Approvata la proroga dei termini di recesso da parte dei dirigenti previsto per il 31 ottobre al 28 febbraio

Il Comitato di Amministrazione del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha stabilito di dare la possibilità ai dirigenti di poter recedere fino al 28 febbraio 2023 (il termine iniziale era il31 ottobre 2022).
Le modalità sono rimaste invariate, ovvero il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.

Attività oleoturistica: linee guida in G.U.

Pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2022, il decreto 26 gennaio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica.

L’attività oleoturistica, di cui all’art. 1, co. 513 e 514, L. n. 160/2019 è considerata attività agricola connessa e ricomprende:
– le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere;
– le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
– le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l’erogazione di un servizio di ristorazione.

Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l’attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:
– apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;
– strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
– cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
– sito o pagina web aziendale;
– indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
– materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l’italiano;
– esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività oleoturistica;
– ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall’operatore oleoturistico;
– personale addetto competente e dotato di un’adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;
– l’attività di degustazione dell’olio all’interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;
– svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell’azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.

L’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica.

Contributo a fondo perduto imprese turistico-ricettive: i codici tributo per la restituzione spontanea

Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettante, di cui all’art. 182, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 14 febbraio 2022, n. 7/E).

Ai sensi dell’art. 182, co. 1 del D.L. n. 34/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
Con decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, sono state disciplinate le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui al citato articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In particolare, l’articolo 6 del richiamato decreto, nel definire beneficiari, requisiti e determinazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive, prevede al comma 3 che “Il procedimento di gestione delle attività di erogazione dei contributi di cui al comma 2 è gestito dall’Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del turismo, per la regolamentazione dei processi, degli scambi informativi e finanziari e del rimborso dei costi.”.
Con convenzione sottoscritta il 10 dicembre 2021 tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Turismo è stato definito il procedimento di gestione delle attività di erogazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8140” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
– “8141” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
– “8142” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8140, 8141 oppure 8142);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Firmato il nuovo CCNL Moda (Confalvoro – Confsal)

Firmato il nuovo CCNL Moda, Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento – Confalavoro

 

Il CCNL è in vigore dall’1/2/2022 al 31/1/2026

 

Livelli

Minimi da febbraio 2022

Minimi da aprile 2022

Minimi da gennaio 2023

Minimi da aprile 2023

Quadri € 2.173,50* € 2.199,00* € 2.230,50* € 2.265,00*
Primo livello € 2.050,00 € 2.074,00 € 2.104,00 € 2.136,50
Secondo livello € 1.925,00 € 1.947,00 € 1.975,00 € 2.005,50
Terzo livello € 1.803,00 € 1.824,00 € 1.850,50 € 1.878,50
Quarto livello € 1.715,00 € 1.735,00 € 1.760,00 € 1.787,00
Quinto livello S € 1.676,00 € 1.695,50 € 1.720,00 € 1.746,00
Quinto livello € 1.638,50 € 1.657,50 € 1.681,50 € 1.707,50
Sesto livello S € 1.591,00 € 1.610,00 € 1.633,00 € 1.658,00
Sesto livello € 1.556,50 € 1.574,50 € 1.597,50 € 1.622,00
Settimo livello € 1.237,50 € 1.252,00 € 1.270,00 € 1.289,50

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €52,00

Viaggiatori e Piazzisti

Categoria

Minimi da febbraio 2022

Minimi da aprile 2022

Minimi da gennaio 2023

Minimi da aprile 2023

1a categoria € 1.852,50 € 1.875,00 € 1.903,00 € 1.933,00
2a categoria € 1.748,00 € 1.769,00 € 1.795,00 €1.823,50

 

Attività stagionali
Il CCNL, in considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
– Attività connesse alla campagna vendita in showroom
– Attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre sia in Italia che all’estero
– Attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store
– Attività di vendita stagionale o straordinaria
– Attività svolte in unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell’anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, compresa l’amministrazione e la vendita.

Periodo di prova
– Quadri e primo livello: 6 mesi.
– Altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.

Orario di lavoro
E’ di 40 settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorative. Nel caso di orario settimanale suddiviso su 6 giorni, l’orario di lavoro individuale sarà di 36 ore, a parità di retribuzione. Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.

Flessibilità
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.

Maggiorazioni straordinario
– Lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali: 35%
– Lavoro straordinario diurno ore successive: 45%
– Lavoro straordinario notturno: 56%
– Lavoro festivo: 38%
– Lavoro straordinario festivo diurno: 61%
– Lavoro straordinario festivo notturno: 66%

 

Lavoro notturno e festivo
– Lavoro notturno in genere: 44%
– Lavoro notturno per turni 6×6 a rotazione: 38%
– Lavoro notturno con prestazione di un lavoratore stabilmente assegnato in via continuativa al turno di notte: 45,5%
– Lavoro domenicale e festivo diurno: 38%
– Lavoro domenicale e festivo notturno: 54%

Ferie e Permesi
– Ferie annuali: 4 settimane.
– Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.

 

Retribuzioni di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.

Contratto di reinserimento
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.

Inquadramento durante i primi 24 mesi:     

– prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale;

– seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti;n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.

Conservazione del posto
– 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
–  in caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
– per  le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di comprovante certificazione medico-sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.

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Part time
Previste clausole elastiche con:
– Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
– Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento
– Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.

 

Contratto a tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.

Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 2° al 6°.

– Livelli  2° – 3° – 4° – 5°S – 5° livello: 36 mesi
– Livelli  6°S – 6° livello: 24 mesi
La durata dell’apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l’azienda.
Durata apprendistato 36 mesi
– Primo anno: 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Secondo anno: 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Terzo anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
Durata apprendistato 24 mesi
– Primo periodo: 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Secondo periodo: 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato

Inps, controllo green-pass per gli over 50

15 febb 2022 Dal 15 febbraio, l’Inps fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico. In particolare, per gli over50 è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).

Al servizio è possibile accedere sito dell’Inps: mediante la funzione di ricerca, digitando “GreenPass50+”; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” >”Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” >”Prestazioni”, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
Il servizio è riservato ai soggetti datoriali (pubblici e privati) o ai loro intermediari, previa autenticazione secondo le modalità in essere previste dall’Istituto (SPID/CIE/CNS/PIN).
L’accreditamento degli Enti pubblici può essere effettuato dai soggetti che per il proprio Ente possiedono il profilo “Amministrazioni e Enti pubblici – Servizi GDP”, con abilitazione “Denunce contributive: Compilazione manuale DMA – UNIEMENS Lista PosPa” oppure “Denunce contributive: Visualizzazione DMA – UNIEMENS Lista PosPa”. I “Verificatori” possono accedere con SPID/CIE/CNS e selezionare il “profilo cittadino” per effettuare la verifica.
L’Istituto individua i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende/Enti, tramite i flussi: Uniemens, con riferimento alla posizione contributiva (c.d. matricola azienda), per i dipendenti privati, PosAGRI, con riferimento al CIDA, per la gestione agricola, ListaPosPA, con riferimento all’Ente di appartenenza o alla sede di servizio, per i dipendenti pubblici, presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, prendendo il dato più recente.

In fase di controllo, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green-pass; mentre la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.

Imprese che occupano oltre 50 dipendenti: rapporto biennale sulla situazione del personale

 

Pubblicato, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti

 

Ai fini dell’applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, l’applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro), già utilizzato per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, è disponibile dall’11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Tali aziende, infatti, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.
Pertanto, dall’11 febbraio 2022, nelle more che sia adottato il nuovo Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti potranno accedere all’applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali SPID.
Per tali aziende, in precedenza non tenute all’elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.
Successivamente all’emanazione del già citato Decreto ministeriale saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato.

Imprese armatoriali: attuazione degli sgravi contributivi

Con il decreto 29 dicembre 2021, n. 536 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni relative alla decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristichedi cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2020, di 84 milioni di euro per l’anno 2021 e 7 milioni per l’anno 2022.

Nello specifico, il suddetto decreto dispone le modalità attuative per l’estensione dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.
A seguito della crisi pandemica da Covid-19 le imprese armatoriali possono beneficiare di agevolazioni contributive.
Entro il 22 febbraio 2022 le imprese che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, possono presentare domanda per essere esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale marittimo imbarcato nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’esonero contributivo riguarda il personale avente i requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri (articolo 119 del codice della navigazione).