Gestione dipendenti pubblici: arrivano ulteriori chiarimenti

Fornite istruzioni operative sull’avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di “Nuova Passweb” (INPS, messaggio 23 settembre 2025, n. 2764).

Dopo il recente messaggio 2730/2025, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti operativi in merito alle istruzioni già fornite riguardanti la Gestione dipendenti pubblici (GDP) e sull’avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di “Nuova Passweb”.

In particolare, l’INPS ha comunicato che, per le amministrazioni/enti inquadrati esclusivamente nel comparto degli enti locali (CPDEL, CPS, CPI ed ex INADEL), a decorrere dal 1° ottobre 2025, non sarà consentito l’utilizzo delle sole funzionalità di popolamento delle posizioni assicurative dei propri dipendenti e, in particolare, saranno inibite le funzioni “Inserisci”, “Modifica” ed “Elimina periodo di servizio”. Gli interventi sul conto assicurativo degli iscritti saranno possibili soltanto mediante i flussi UniemensListaPosPA.

Il blocco sarà operativo per i periodi fino alla competenza 30 settembre 2012, per i quali era consentito l’intervento diretto su “Nuova Passweb”.

Per quanto attiene, invece, alle amministrazioni/enti inquadrati nel comparto Stato (CTPS, CPUG ed ex ENPAS), sarà ancora possibile operare tramite l’applicativo “Nuova Passweb” con le consuete modalità.

Inoltre, l’Istituto fa presente che il blocco implementato sull’applicativo “Nuova Passweb” agisce a livello del singolo periodo di servizio afferente a un’amministrazione/ente avente come cassa obbligatoria la CPDEL, la CPS, la CPI e l’ex INADEL.

Lavoro sportivo: le misure previdenziali

Fornite istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste in materia dal D.Lgs. n. 163/2022 correttiva della Riforma dello sport (INPS, circolare 22 settembre 2025, n. 127).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dalla Riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021) come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 163/2022 che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In particolare, il D.Lgs. n. 36/2021 ha introdotto la definizione di “lavoratore sportivo”, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e ha disposto l’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al “Fondo Pensione Sportivi Professionisti” gestito dall’INPS. Il Fondo ha assunto, dal 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legislativo in argomento), la denominazione di Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPSP). Agli iscritti è stata applicata la disciplina previdenziale di cui al D.Lgs. n. 166/1997. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono iscritti inoltre i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

Peraltro, il comma 2 del medesimo articolo 35 stabilisce che nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine i medesimi sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995, con l’applicazione del relativo regime previdenziale.

Il fondo FPSP

La circolare in commento, tra l’altro, riepiloga le principali regole vigenti ai fini della determinazione del diritto e della misura per la maturazione dei requisiti utili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP, quali,

– annualità contributiva utile ai fini delle prestazioni: a prescindere dall’appartenenza o meno al settore dilettantistico o al settore professionistico, l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri. Posto che l’anzianità contributiva per i lavoratori iscritti al FPSP è espressa in giornate, considerando l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi, ciascuno dei quali di 26 giorni, ai fini del perfezionamento dell’annualità contributiva prevista si deve tenere conto, oltre che del numero dei contributi giornalieri richiesti annualmente (260), anche dell’anzianità assicurativa utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell’arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato al FPSP fino alla decorrenza della pensione (ad esempio, nel caso della pensione di vecchiaia, almeno 20 anni);

– rapporti tra contribuzioni diverse come la contribuzione FPSP e la contribuzione versata o accreditata presso l’AGO-FPLD e la Gestione autonoma CD/CM;

– contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata in favore dei soggetti iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995;

– contribuzione utile ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia in favore dei soggetti iscritti al FPSP dal 1° gennaio 1996 e dal 1° luglio 2023;

– contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo;

– retribuzione pensionabile. Il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e massimale di retribuzione imponibile.

Infine, sono inclusi anche gli argomenti relativi al calcolo della pensione per anzianità contributiva, le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP, ecc.

 

 

Pensioni all’estero 2025-2026: al via la seconda fase dell’accertamento in vita

Dal 17 settembre saranno coinvolti i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (INPS, messaggio 9 settembre 2025, n. 2624).

L’INPS informa che dal prossimo 17 settembre 2025 verrà avviata da Citibank N.A. la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (esclusi i Paesi scandinavi e dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).

Nel caso l’attestazione non sia presentata, il pagamento della rata di febbraio 2026, se possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

Sono esentati dall’accertamento i pensionati:

– residenti in Germania e Svizzera con accordi telematici già attivi;
– i cui dati sono oggetto di scambi telematici con la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) francese;
– residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des pensions (SFP);
– residenti in Australia, i cui dati sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
– i cui dati sono oggetto di scambi telematici con le istituzioni previdenziali olandesi;
– che hanno ritirato personalmente almeno una pensione presso Western Union;
– con rate già sospese.

Inoltre, il messaggio in commento fornisce le indicazioni e le modalità affinché i pensionati possano fornire la prova di esistenza in vita e verificare lo stato delle pratiche. 

Fondo  clero: il contributo degli iscritti per il 2024

Adeguato l’importo in attuazione dell’articolo 20 della Legge n. 903/1973 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 20 agosto 2025).

Individuato il contributo dovuto dagli iscritti al Fondo  di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per l’anno 2024. In particolare, l’importo è stato determinato dal Decreto interministeriale del 30 luglio 2025, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 20 della Legge n. 903/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

Dato che dalla rilevazione elaborata dall’INPS la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è stata pari a + 5,4%, il contributo a carico degli iscritti per il 2024 è di 2.053,89 euro annui.

Pensionati all’estero: parte l’accertamento dell’esistenza in vita 2025 e 2026

Il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte e sarà effettuato da effettuata da Citibank N.A. (INPS, messaggio 13 marzo 2025, n. 890).

Come di consueto, l’INPS ha reso noto l’avvio della campagna per la verifica dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero; in questo caso si tratta dell’accertamento per gli anni 2025 e 2026.

La verifica viene effettuata come in precedenza dalla Citibank N.A. quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale.

Il processo di verifica sarà articolato in 2 fasi. La prima, riferita all’anno 2025, che si svolgerà da marzo 2025 a luglio 2025, riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni entro il 15 luglio 2025. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2025.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2025 a gennaio 2026, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 17 settembre 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 15 gennaio 2026. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

L’INPS evidenzia che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Nella circolare in commento, inoltre, sono inclusi i criteri di esclusione di alcuni gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica 2025 e di produzione della prova dell’esistenza in vita, nonché le modalità di riemissione delle rate non pagate e i canali di contatto con il servizio di supporto Citi.

Creatori di contenuti digitali: i profili previdenziali

Illustrati i criteri di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a chi elabora contenuti su piattaforme digitali (INPS, circolare 19 febbraio 2025, n. 44).

L’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di contenuti digitali (DCC): è questo il tema affrontato dall’INPS nella circolare in commento. In particolare, l’Istituto nel documento fornisce fornisce alcune linee guida per facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni.

In particolare, il documento in questione si propone di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all’economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati. Pertanto, la circolare descrive le caratteristiche distintive dell’attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Particolare attenzione è riservata alla figura del creatore di contenuti, che comprende influencer, youtuber, streamer, podcaster e pro gamer, con l’intento di fornire un quadro flessibile e comprensibile, che possa evolvere con il settore. In sostanza, l’INPS utilizza criteri già esistenti per definire il regime previdenziale appropriato, esaminando variabili chiave come le modalità di attività e l’organizzazione del lavoro.

Più nel dettaglio, l’Istituto verifica la possibilità di applicazione sia del regime previdenziale dei lavoratori autonomi, sia di quello dei lavoratori dello spettacolo. Inoltre, l’INPS ipotizza l’assoggettabilità dell’attività di digital marketing al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). 

Infine, l’Istituto evidenzia che la circolare è stata elaborata con il coinvolgimento del mondo associativo di settore, garantendo che le osservazioni e le indicazioni dei professionisti siano state integrate nel testo.

Rinnovo contratti di finanziamento per i pensionati: implementata la procedura “Quote Quinto”

Aggiunta una funzione automatica di controllo che blocca i rinnovi di cessione qualora la stipula sia antecedente al decorso dei termini (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 85).

L’INPS comunica che, nell’ottica di semplificare le attività di verifica amministrativa, la procedura telematica dedicata, denominata “Quote Quinto”, è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini previsti (articolo 39, D.P.R. n. 180/1950 e anche indicazioni degli Orientamenti di vigilanza del 30 marzo 2018 della Banca d’Italia).

Con il messaggio in commento, pertanto, l’INPS invita  le Banche/Società finanziarie che operano nel settore della cessione del quinto su pensione a non inviare all’Istituto alcuna liberatoria relativa all’avvenuta estinzione del finanziamento oggetto di rinnovo, nonché qualsiasi altra documentazione cartacea o tramite PEC extra procedura (a eccezione del conto estintivo e ricevuta del CRO/documento equivalente comprovanti l’estinzione del prestito oggetto di rinnovo esterno).

 L’avvio dei controlli automatici

I contratti di rinegoziazione dei finanziamenti, una volta superati positivamente i controlli automatici, restano invariati in sede di acquisizione da parte dell’INPS sia per quanto concerne la decorrenza giuridica, sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e amministrativi del piano di ammortamento.

Al fine di garantire la transizione al nuovo regime senza soluzione di continuità, i contratti di rinnovo di cessione notificati all’Istituto che si trovino nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, in quanto la notifica è anteriore all’attivazione della funzione di blocco automatico, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territorialmente competenti dell’INPS. In tali circostanze, qualora i contratti non risultino conformi al limite temporale del pagamento dei 2 quinti delle rate pattuite nel contratto, la procedura “Quote Quinto” segnala alle strutture dell’INPS il mancato decorso del termine con il consueto alert (aggiornato in base ai nuovi criteri di controllo).

 

 

 

Contributi con scadenza di pagamento: nuovi tassi in vigore dal 2025

Dal 1° gennaio scatta il nuovo saggio degli interessi legali al 2% annuo (INPS, circolare 3 gennaio 2025, n. 1).

L’INPS comunica che in virtù della pubblicazione del decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze (Allegato n. 1 alla circolare in commento), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Il cambiamento avrà un impatto su vari aspetti, come il calcolo delle somme aggiuntive per il ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, per i contributi con scadenza di pagamento a partire dalla data citata, si applicherà il nuovo tasso del 2%. Per le esposizioni debitorie pendenti alla data in questione, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2 alla circolare).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dall’articolo 116, comma 10 della Legge n. 388/2000, laddove dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Peraltro, l’INPS rammenta che fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Per le esposizioni debitorie già pendenti gli interessi saranno calcolati secondo i tassi vigenti al momento delle rispettive scadenze.

Il nuovo tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio pagate a partire dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, la misura dell’interesse del 2% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.

 

INAIL: riduzione dei premi e contributi assicurativi 2025

Con circolare 23 dicembre 2024, n. 46, l’Inail fornisce indicazioni sulla misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura

Con effetto dal 1° gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013 ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019, che riguardano: le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione; la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare; la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022.
La riduzione non si applica, infine, ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126. La revisione, originariamente prevista per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024, è stata successivamente estesa anche all’anno scolastico/accademico 2024-2025.

Riduzione per l’anno 2025

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 14,80% dal decreto 24 settembre 2024. Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Applicazione della riduzione

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, stabiliti dal  22 aprile 2014, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale.

Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali e per i contributi della gestione agricoltura.
Per il 2025 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 2 agosto 2022, n. 176 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022.
Per l’anno 2025, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2023.

Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda  deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati – possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive – devono presentare la domanda attraverso l’apposito servizio online.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato sul sito istituzionale.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2025 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2023.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2025 nella nuova misura del 14,80% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

Pensioni: il cedolino di dicembre 2024

Con la rata del prossimo mese vengono pagati a chi di spettanza anche l’importo aggiuntivo e la quattordicesima (INPS, comunicato 21 novembre 2024).

La pensione di dicembre 2024 sarà in pagamento con valuta il giorno 2. A comunicarlo è l’INPS che ricorda, inoltre, che sul rateo di pensione di dicembre non vengono più applicate le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali: infatti, le medesime vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di dicembre, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) per la seconda platea del 2024. In particolare, la quattordicesima è pagata ai titolari di pensione che:

 

– abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2024;
– fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2024.

Il pagamento viene effettuato d’ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica, che sarà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali a consuntivo.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, accedendo al sito istituzionale dell’INPS tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, eIDAS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati.

L’importo aggiuntivo

L’INPS segnala anche che sulla rata di dicembre 2024 è stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70, Legge n. 388/2000.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

I conguagli da 730/2024

Anche a dicembre possono essere ancora effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti a INPS dall’Agenzia delle Entrate, secondo le tempistiche dettate dalla stessa.  

Sul rateo di pensione di dicembre si procede:  

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente, se non è stato possibile concludere il recupero rateale entro il mese di novembre

L’Istituto, infine, ricorda che i contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale e disponibile anche nell’app INPS mobile.