CCNL Restauro Beni Culturali: siglato il contratto

Previsti aumenti retributivi e l’ampliamento delle tutele dal punto di vista formativo e sanitario

Il 6 marzo 2024 è stato sottoscritto tra l’Ari – Associazione Restauratori d’Italia, la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Mondo Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro autonomo in generale, e la Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, assistita dall’Unione Generale del Lavoro, con l’assistenza tecnica di Anci – Associazione Nazionale dei Consulenti del lavoro, il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese di restauro, valido fino al 5 marzo 2027
Il campo di applicazione del contratto è strettamente connesso con l’attività di restauro specialistico ed in conformità a quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti garantisce ai propri dipendenti equivalenza di tutele rispetto ad altri contratti di categoria. 
Nel nuovo contratto sono previsti aumenti retributivi, nonchè l’ampliamento delle tutele in materia di previdenza sanitaria e di formazione. Grazie al fondo paritetico nazionale FondItalia, è garantita l’opportunità di una formazione continua, basilare per la salvaguardia e la valorizzazione delle competenze. Attraverso l’attività dell’Ente Bilaterale vengono invece assicurate ai lavoratori le tutele economiche e normative attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Con il rinnovo contrattuale in questione, affermano le OO.SS., viene ulteriormente rafforzata e perfezionata l’autonomia delle imprese e dei professionisti che operano nel settore. 

CCNL Allevatori Zootecnici: la seconda rata dell’ Una Tantum nel mese di marzo

Con la retribuzione di marzo la seconda delle tre rate dell’Una Tantum

Con l’ipotesi di accordo del 14 novembre 2023, le Parti sociali hanno stabilito per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, l’erogazione di Una Tantum, calcolata sulle undici mensilità (gennaio-ottobre 2023 e quattordicesima 2023), corrisposta in tre rate uguali: dicembre 2023, marzo 2024, giugno 2024.
Di seguito gli importi da erogare nel mese di marzo. 

Area/Livello Importo
1/2 279,44
1/3 267,28
1/4 255,05
1/5 245,97
2/1 236,90
2/2 230,59
2/3 221,41
2/4A 209,27
2/4B 205,29
2/5 202,96
2/6 193,79

 

 

Fondo Sanedil: le prestazioni per il 2024

Tra le prestazioni sanitarie previste il ricovero per intervento chirurgico, le visite specialistiche ed il rimborso dei ticket in caso di maternità

Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori operai e impiegati del settore delle costruzioni edili, ha pubblicato le prestazioni previste dai Piani Sanitari per l’anno 2024.
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UniSalute mette a disposizione dei lavoratori iscritti e del relativo nucleo familiare fiscalmente a carico un Piano Sanitario Unico Plus che consente di usufruire di moltissime prestazioni sanitarie.
Tra le prestazioni sono previste:
– il ricovero per grande intervento chirurgico: il massimale annuo è di 112.500 euro per il titolare e di 168.750 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– l’acquisto delle lenti: il massimale annuo è di 193,75 euro per il titolare e di 287,50 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– la montatura di occhiali: il massimale annuo per nucleo familiare è di 394,00 euro
– le visite specialistiche: il massimale annuo è di 1.312,50 euro per il titolare e di 1.968,75 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche: il massimale annuo è di 625,00 euro per il titolare e di 937,50 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– le cure odontoiatriche e conservative: il massimale annuo per nucleo familiare è di 250,00 euro;
– il rimborso delle spese sanitarie a seguito di malattia professionale: il massimale annuo è di 1.000 euro.
Si specifica che gli iscritti possono accedere, previa registrazione, all’area riservata di Sanedil e prenotare le prestazioni previste dai Piani Sanitari, richiedere il rimborso delle e trovare le strutture sanitarie convenzionate più vicine alla propria residenza/domicilio.

Assegno di inclusione: pagamenti e modello ADI-Com Esteso

Dal 15 marzo disposti i pagamenti per le domande di febbraio e dal 18 marzo disponibile il modello ADI-Com Esteso per le comunicazioni  obbligatorie (INPS, messaggio 14 marzo 2024, n. 1090). 

I nuclei familiari che hanno presentato la domanda di Assegno di inclusione (ADI) nel mese di febbraio 2024, potranno ricevere i primi pagamenti a partire dal prossimo 15 marzo.

 

Condizione indispensabile perché sia disposto il pagamento, a seguito di istruttoria conclusa con esito positivo, è l’iscrizione alla piattaforma SIISL e la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

 

I nuclei familiari che hanno già ricevuto i pagamenti nei mesi precedenti, qualora permangano i requisiti per il diritto all’assegno di inclusione, riceveranno il pagamento della mensilità spettante il giorno 27 del mese di marzo.

 

L’INPS comunica anche che, dal 18 marzo 2024, potrà essere utilizzare il modello ADI- Com Esteso, disponibile sul sito istituzionale, per le comunicazioni obbligatorie durante l’erogazione del beneficio.

 

In particolare, attraverso tale modello, ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare che fruisce di ADI potrà comunicare:

 

l’avvio di attività lavorativa;
variazioni intervenute relative ad un componente del nucleo che possono comportare modifiche nell’applicazione della scala di equivalenza o la perdita del diritto all’assegno (es. inizio o conclusione del periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico; applicazione di sentenze definitive di condanna; conclusione o proroga del programma di cura e assistenza);
ulteriori variazioni delle  dichiarazioni rese in domanda che comportano la perdita del requisito in relazione ai dati del patrimonio mobiliare/immobiliare, al possesso dei beni durevoli e alla residenza continuativa in Italia;
la richiesta della individualizzazione della carta di inclusione, se non già fatta al momento della domanda.
  
In particolare, per le comunicazioni di avvio di attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, l’INPS ricorda che è richiesta l’indicazione del reddito  che si prevede di percepire nell’anno, per il lavoro dipendente  o, nel caso di lavoro autonomo, del reddito percepito trimestralmente.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, l’Istituto rende noto che, entro il mese di marzo, verranno abilitate le carte di inclusione all’effettuazione dei bonifici delle rate relative al pagamento del mutuo per la casa di abitazione principale. 

Telelavoro transfrontaliero abituale e legislazione applicabile

L’INPS rende nota la modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile al telelavoro trasfrontaliero abituale a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo Quadro (INPS, messaggio 13 marzo 2024, n. 1072).

Il 1 gennaio 2024 è entrato in vigore per il nostro paese l’Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale (di seguito Accordo), predisposto dalla Commissione europea.

 

Il “telelavoro transfrontaliero” è un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

 

1) viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

 

2) si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

 

Ambito di applicazione e legislazione applicabile

 

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

 

L’Accordo prevede (art. 3) che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

 

Viene pertanto introdotta la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro.

 

Le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato e, dunque, trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

 

La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

 

Il datore di lavoro o il lavoratore devono immediatamente comunicare allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro) eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga. In tale ipotesi detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile.

 

Modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)

 

La richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati.

 

Una volta effettuata l’autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS, occorre selezionare “Nuova richiesta” e indicare la matricola aziendale per cui si vuole operare. Al fine di specificare correttamente che trattasi di richiesta di deroga, in applicazione dell’Accordo, alla voce “Selezionare la tipologia per una nuova richiesta” scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”. Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” deve essere indicato lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro.

 

La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.

Lavoratori su piattaforme digitali: in arrivo la direttiva europea

Il Consiglio europeo ha approvato l’accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali che ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare le condizioni di tali lavoratori attraverso la garanzia di norme minime di protezione (Consiglio europeo, comunicato 11 marzo 2024).

Sono ormai oltre 28 milioni le persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali in tutta l’UE, per cui è diventato necessario trovare un equilibrio tra il rispetto dei sistemi nazionali del lavoro e la garanzia di norme minime di protezione.

 

In tale contesto si colloca l’accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali raggiunto l’8 febbraio 2024 tra la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo, accordo confermato nella seduta del 11 marzo dai ministri dell’Occupazione e degli affari sociali dell’UE.

 

Si tratta del primo atto legislativo dell’UE in assoluto che mira a migliorare le condizioni di lavoro e a disciplinare l’uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitali.

 

Uno dei principali obiettivi della direttiva è quello di contrastare il lavoro autonomo fittizio nel lavoro mediante piattaforme digitali e, lo strumento per realizzarlo, è innanzitutto rappresentato da una presunzione legale del rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, da attivare quando si ravvisano fatti che indicano il potere di controllo e direzione.

 

Le persone che lavorano mediante piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno invocare tale presunzione legale e asserire che tali persone sono state erroneamente classificate: spetterà poi alla piattaforma digitale l’onere della prova contraria, ovvero dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Inoltre, gli Stati membri forniranno orientamenti alle piattaforme digitali e alle autorità nazionali al momento dell’attuazione delle nuove misure.

 

La direttiva vuole anche disciplinare la gestione algoritmica sul luogo di lavoro, per cui i lavoratori dovranno essere debitamente informati in merito, tra l’altro, all’uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per quanto riguarda la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro proventi.

 

Vietato, inoltre, l’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ad esempio, i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico.

 

I lavoratori avranno il diritto alla spiegazione e al riesame delle decisioni automatizzate.

 

Si attende il completamento delle fasi formali dell’adozione del provvedimento, dopodiché gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

Fondo Fasda: piano sanitario dedicato ai pensionati

Il versamento alla copertura sanitaria può essere effettuato fino al 29 marzo 2024

Il Fondo Fasda, per il 2024, dà la possibilità di richiedere la copertura assicurativa ai pensionati, che risultano già iscritti al Fondo, ai pensionandi ed ai loro familiari fino all’ottantesimo anno di età. Fino al 29 marzo 2024 è possibile pagare il contributo tramite carta di credito o bonifico bancario al costo di 460,00 euro per il “Piano sanitario pensionati”. La copertura assicurativa è attiva per 12 mesi, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 vengono accolte previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che comportano una interruzione contrattuale di 2 anni. 
Il Fondo precisa che rispetto agli anni precedenti, sono state inserite delle modifiche per l’area Ortopedia e Traumatologia riguardanti gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artodesi che non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma solo tramite il Sistema sanitario nazionale con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro. All’interno del piano sanitario è presente la franchigia di 25,00 euro; mentre la fisioterapia è solo a seguito di infortunio. 
Per i pensionati transitori, la garanzia è dedicata agli iscritti che escono dalla copertura assicurativa nel periodo 1° aprile/30 settembre 2024 e vogliono garantirsi senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del Fondo Fasda. Il costo è suddiviso per i trimestri mancanti al 31 dicembre dell’anno in corso ed è pari a 84,50 euro per trimestre. Il versamento va corrisposto anticipatamente ed in un’unica soluzione esclusivamente tramite bonifico bancario. 
Finito il periodo di transitorietà, 31 dicembre 2024, il pensionato transitorio per avere ancora garantite le condizioni del piano sanitario pensionati, all’inizio dell’anno successivo deve iscriversi, senza interruzioni, al nuovo anno assicurativo seguendo le indicazioni ed i costi del relativo piano.

CCNL Trasporto Merci- Industria: dal mese di marzo previsti nuovi aumenti

Rinnovo dei minimi contrattuali per il personale viaggiante e non viaggiante 

Con l’accordo di rinnovo del CCNL Trasporto Merci – Industria del 18 maggio 2021, le Parti sociali Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite da Confetra, Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno previsto nuovi incrementi a partire dal 1° marzo, da erogarsi al personale viaggiante e non viaggiante.
Di seguito i nuovi minimi, calcolati redazionalmente.

Minimi Retributivi per il Personale non Viaggiante

Livello Minimo
Quadri* 2.361,89
2.218,21
2.037,77
3° Super 1.840,37
1.790,78
1.703,42
4° Junior 1.659,07
1.624,06
1.518,05
6° Junior 1.396,35

* Ai lavoratori con qualifica di Quadro, va aggiunto l’importo di 51,65 euro a titolo di indennità di funzione.

Minimi Retributivi per il Personale Viaggiante

Livello Minimo
C3 1.841,12
B3 1.840,37
A3 1.839,62
F2 1.791,57
E2 1.790,82
D2 1.790,08
H1 1.735,17
G1 1.728,20
L (Rider oltre 15 mesi) 1.646,66
L (Rider da 7 a 15 mesi) 1.605,13
I (Rider oltre 6 mesi) 1.605,13
L (Rider da 1 a 6 mesi) 1.522,12
I (Rider da 1 a 6 mesi) 1.522,12

Le Parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo dei minimi contrattuali, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a 1.977 euro mensili riferita al 3° livello Super per il personale non viaggiante ed alla qualifica 3 parametro B per il personale viaggiante.

 

CIRL Cooperative Agricole FVG: sottoscritto il rinnovo del contratto

Previsti miglioramenti sia normativi che economici per i lavoratori delle circa 130 aziende della Regione

E’ stato sottoscritto il 6 marzo 2024, presso la sede di Confcooperative FVG a Udine, il rinnovo del contratto integrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese cooperative agricole e loro consorzi. La trattativa tra le Segreterie Regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil insieme a Confcooperative Legacoop AGCI del FVG, ha stabilito importanti miglioramenti normativi e retributivi per i lavoratori occupati nelle circa 130 aziende attive in regione, in attesa di rinnovo da Luglio 2022.
Si segnalano, dal punto di vista normativo, miglioramenti in merito alla disciplina della continuità lavorativa in caso di cambio di appalto, nonchè al diritto di riassunzione. In materia di orario di lavoro è stata invece definita la pausa pranzo di 30 minuti per chi effettua le 8 ore di lavoro consecutive.
Dal punto di vista economico, è stato definito un incremento suddiviso in due tranche: 80% da subito, il restante 20% dopo 12 mesi. Inoltre, l’erogazione di una somma una tantum pari a 100,00 euro per il periodo di vacanza contrattuale (100,00 euro per gli operai a tempo indeterminato, mentre per i tempi determinati l’importo deve essere ricalcolato sulla base alle giornate lavorate). Migliorate le indennità cassa e mezzi di trasporto, aumentate le percentuali dello straordinario, straordinario festivo e lavoro supplementare, nonchè le diarie in caso di missione o trasferte. 

Avvisi Bonari con scadenza novembre 2023 per le Gestioni Artigiani e Commercianti

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione per i lavoratori autonomi iscritti (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1026).

L’INPS ha reso noto che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla rata riguardante la contribuzione fissa con scadenza nel mese di novembre 2023, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.