Crediti da lavoro: la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto

A seguito delle modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act per tutti i diritti e crediti del lavoratore il termine di prescrizione decorre, non più in costanza del rapporto di lavoro, ma dalla cessazione dello stesso (Corte di Cassazione, Sentenza 06 settembre 2022, n. 26246).

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso di alcune lavoratrici avverso la sentenza d’appello.
Quest’ultima aveva rigettato la domanda delle stesse nei confronti della società datrice, volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, loro spettanti per orario straordinario notturno, in quanto eccedenti la prescrizione quinquennale.

Confermando quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, la Corte riteneva, ai fini della decorrenza della prescrizione durante la sua vigenza, anche dopo la novellazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, per effetto della cd. “riforma Fornero” e del cd. Jobs Act, la permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro.
I giudici del gravame negavano, infatti, la ricorrenza di una condizione psicologica di timore del lavoratore, tale da indurlo a non avanzare pretese retributive nel corso del rapporto paventando, appunto, reazioni del datore di lavoro comportanti la risoluzione del rapporto.

La Suprema Corte, ribaltando la sentenza di merito, ha accolto il ricorso delle lavoratrici.
I Giudici di legittimità, difatti, hanno evidenziato che le modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act all’art.18 della legge n. 300 del 1970 hanno comportato il passaggio da un’automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un’applicazione selettiva delle tutele.
Da tanto discende che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione sia l’unica sanzione contro ogni illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso, così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell’art. 18, St. Lav., anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha sancito il principio secondo cui deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delineato dall’attuale quadro normativo, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue la decorrenza originaria del termine di prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge Fornero.

Sostegno dell’occupazione nel settore del Turismo

Le parti firmatarie del settore turismo hanno sottoscritto un avviso comune per li sostegno urgente dell’occupazione nelle imprese turistiche colpite dalle emergenze pandemica, bellica ed energetica

Le parti chiedono, viste le conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul settore turismo con la chiusura delle imprese stagionali e la  riduzione marcata dell’attività delle imprese ad apertura annuale:

– la definizione di misure specifiche e adeguate al fini della salvaguardia occupazionale assicurando in tal senso risorse per li finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga In favore di lavoratori diretti e Indiretti del settore turismo in forza presso Imprese costrette a ridurre o a sospendere temporaneamente l’attività per una o più delle cause sopra evidenziate/ senza oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro;

– il mantenimento e il consolidamento del quadro di agevolazioni per l’attività delle Imprese turistiche connesse ai quadri emergenziali sopra delineati (pandemia, eventi bellici, energia);

– la concessione di uno sgravio contributivo in relazione ai lavoratori del settore turismo, per il periodo in cui gli stessi non vengono interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali e proseguono l’attività In regime di tutela occupazionale, nonostante la sfavorevole congiuntura economica.

Pagamento premi assicurativi Inail: modificata la misura delle sanzioni civili

Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili, dal 14 settembre 2022, sono: 7,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 6,75% misura delle sanzioni civili.

Come noto, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Come anticipato, a decorrere dal 14 settembre 2022 si applica un tasso pari al 6,75% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ecomunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:
– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali.

Nuove risorse per il “reddito di libertà”

Grazie allo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà per gli esercizi 2021 e 2022, l’Inps procederà a liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, le nuove domande. (Inps – Messaggio 13 settembre 2022, n. 3363).

Il cd. “Reddito di Libertà” è la misura finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Il beneficio non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza.
A causa dell’esaurimento delle risorse precedentemente stanziate, l’Inps aveva sospeso la liquidazione delle domande presentate nel corso dell’anno 2021 per insufficienza del budget. Grazie allo stanziamento di ulteriori 9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, lo stesso Istituto procederà ad istruire e liquidare le domande sospese secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’eventuale accoglimento delle stesse è comunicato all’interessato utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).
Una volta completate le domande del 2021 (sospese per insufficienza di budget), l’Istituto procederà all’istruttoria e alla liquidazione delle nuove domande.
Le risorse sono attribuite alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in ragione della popolazione femminile, di età compresa tra 18 e 67 anni, residente nei comuni di ciascuna regione al 1° gennaio 2021.

POPOLAZIONE FEMMINILE AL 1° GENNAIO 2021 (ETÀ COMPRESA 18-67 ANNI)

Regioni

Popolazione Femminile

Percentuale regionale popolazione femminile (Pop fem. reg/Pop fem tot)

Quota regionale stanziamento

Abruzzo 411.608 2,15% 193.943
Basilicata 177.039 0,93% 83.418
Calabria 608.835 3,19% 286.873
Campania 1.875.856 9,82% 883.874
Emilia-Romagna 1.416.590 7,42% 667.475
Friuli-Venezia Giulia 373.960 1,96% 176.204
Lazio 1.894.108 9,92% 892.474
Liguria 470.283 2,46% 221.590
Lombardia 3.184.736 16,67% 1.500.597
Marche 474.615 2,48% 223.631
Molise 93.744 0,49% 44.171
Piemonte 1.345.715 7,05% 634.080
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen 170.469 0,89% 80.322
Provincia Autonoma Trento 172.843 0,90% 81.441
Puglia 1.286.160 6,73% 606.018
Sardegna 518.945 2,72% 244.519
Sicilia 1.580.729 8,28% 744.814
Toscana 1.173.779 6,15% 553.066
Umbria 274.521 1,44% 129.350
Valle d’Aosta / Vallèe d’Aoste 39.594 0,21% 18.656
Veneto 1.556.684 8,15% 733.485
Totale 19.100.813 100% 9.000.000

Il “Reddito di libertà” è stabilito nella misura massima di 400,00 Euro pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità.
Il beneficio è riconosciuto, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.
Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
La domanda va presentata all’INPS sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando:
– la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
– la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

Trasferimento ritorsivo e assenza del lavoratore: il licenziamento è illegittimo

Il licenziamento del lavoratore che, nell’esercizio del potere di autotutela contrattuale, si assenti dal servizio a seguito di trasferimento ritorsivo deve considerarsi illegittimo (Corte di Cassazione, Sentenza 07 settembre 2022, n. 26395).

La Corte d’Appello territoriale dichiarava nullo il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro ad un lavoratore che si era assentato dal servizio dopo il trasferimento ad altra sede;

i giudici, a fondamento della decisione, ritenevano, infatti, il trasferimento del dipendente nullo perché ritorsivo, con la conseguenza che la contestata assenza ingiustificata, posta a base del licenziamento, non poteva essere qualificata tale, essendo dovuta ad un legittimo esercizio del potere di autotutela contrattuale, esercitato dal lavoratore ex art. 1460 c.c.; il licenziamento irrogato nel caso in questione doveva, pertanto, ritenersi anch’esso affetto dallo stesso intento ritorsivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.

La Cassazione, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, ha preliminarmente rilevato che, per poter qualificare come nullo il licenziamento, in quanto fondato su motivo illecito, è necessario che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. Deve, dunque, escludersi la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.

La Corte di legittimità ha, altresì, rilevato che, dal punto di vista probatorio, l’onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni, come accaduto nel caso in argomento.

Sulla scorta di tali premesse il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo condivisibile il ragionamento presuntivo operato dalla sentenza impugnata.

Welfare entro settembre per i dipendenti del CCNL CED

Le aziende che applicano il CCNL Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P.,devono attribuire piani e strumenti di “flexible benefits” per l’anno 2022 entro il mese di settembre

Le aziende devono attribuire, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di € 150 per l’anno 2022, da erogare entro il mese di settembre e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.

Le parti precisano altresì che tali valori sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Nuove retribuzioni per il CCNL Area Tessile, Moda, Chimica e Ceramica Artigianato

Firmato un accordo integrativo con i nuovi minimi retributivi del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica – Ceramica.

Ad integrazione dell’accordo firmato lo scorso maggio, le parti hanno sottoscritto un accordo contenente la riparametrazione degli incrementi retributivi, così come da tabelle che seguono, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022.

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO

Aumenti retributivi

Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 40,86 87,00
6 43,27 38,33 81,60
5 39,77 35,23 75,00
4 36,59 32,41 69,00
3 35,00 31,00 66,00
2 33,73 29,87 63,60
1 31,82 28,18 60,00

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.798,68 1.844,82 1.885,68
6 1.683,90 1.727,17 1.765,50
5 1.543,11 1.582,88 1.618,11
4 1.426,60 1.463,19 1.495,60
3 1.368,03 1.403,03 1.434,03
2 1.309,04 1.342,77 1.372,64
1 1.238,05 1.269,87 1.298,05

 

SETTORE TESSILE CALZATURIERO

Aumenti retributivi

Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 40,93 87,07
6 43,27 38,39 81,66
5 39,77 35,28 75,05
4 36,59 32,46 69,05
3 35,00 31,05 66,05
2 33,73 29,92 63,65
1 31,82 28,23 60,05

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.797,09 1.843,23 1.884,16
6 1.695,85 1.739,12 1.777,51
5 1.550,32 1.590,09 1.625,37
4 1.434,58 1.471,17 1.503,63
3 1.376,05 1.411,05 1.442,10
2 1.317,79 1.351,52 1.381,44
1 1.242,91 1.274,73 1.302,96

 

 

SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA

Aumenti retributivi

Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 39,90 86,04
6 43,27 37,42 80,69
5 39,77 34,40 74,17
4 36,59 31,65 68,24
3 35,00 30,27 65,27
2 33,73 29,17 62,90
1 31,82 27,52 59,34

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.795,81 1.841,95 1.881,85
6 1.675,67 1.718,94 1.756,36
5 1.534,88 1.574,65 1.609,05
4 1.418,42 1.455,01 1.486,66
3 1.359,92 1.394,92 1.425,19
2 1.300,91 1.334,64 1.363,81
1 1.229,95 1.261,77 1.289,29

 

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Aumenti retributivi

Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 40,43 86,57
6 43,59 38,20 81,79
5 39,77 34,85 74,62
4 36,59 32,06 68,65
3 35,00 30,67 65,67
2 33,73 29,55 63,28
1 31,82 27,88 59,70

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.800,85 1.846,99 1.887,42
6 1.698,74 1.742,33 1.780,53
5 1.545,65 1.585,42 1.620,27
4 1.426,71 1.463,30 1.495,36
3 1.368,16 1.403,16 1.433,83
2 1.311,53 1.345,26 1.374,81
1 1.240,58 1.272,40 1.300,28

 

SETTORE OCCHIALERIA

Aumenti retributivi

Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6 44,07 39,84 83,91
5 39,86 36,03 75,89
4 37,27 33,69 70,96
3 35,00 31,64 66,64
2 33,70 30,47 64,17
1 32,41 29,30 61,71

Nuovi minimi contrattuali

Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6 1.746,40 1.790,47 1.830,31
5 1.581,53 1.621,39 1.657,42
4 1.478,11 1.515,38 1.549,07
3 1.388,45 1.423,45 1.455,09
2 1.338,66 1.372,36 1.402,83
1 1.283,52 1.315,93 1.345,23

 

SETTORI CHIMICA, GOMMA, PLASTICA, VETRO

Tabella degli aumenti retributivi

Livello

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

7 46,56 46,68 93,24
6 43,44 43,55 86,99
5s 40,94 41,04 81,98
5 39,06 39,16 78,22
4 37,19 37,28 74,47
3 35,00 35,09 70,09
2 33,44 33,52 66,96
1 31,25 31,33 62,58

Tabella dei minimi retributivi

Livello

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

7 1.944,07 1.990,63 2.037,31
6 1.816,23 1.859,67 1.903,22
5s 1.715,79 1.756,73 1.797,77
5 1.634,22 1.673,28 1.712,44
4 1.548,77 1.585,96 1.623,24
3 1.462,37 1.497,37 1.532,46
2 1.397,94 1.431,38 1.464,90
1 1.305,97 1.337,22 1.368,55

 

SETTORI CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE

Tabella degli aumenti retributivi

Livello

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

A 43,59 38,93 82,52
B 39,77 35,52 75,29
C 37,55 33,53 71,08
D 36,27 32,40 68,67
E 35,00 31,26 66,26
F 33,73 30,12 63,85
G 31,82 28,42 60,24

Tabella dei minimi retributivi

Livello

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

A 1.725,43 1.769,02 1.807,95
B 1.574,97 1.614,74 1.650,26
C 1.492,16 1.529,71 1.563,24
D 1.431,81 1.468,08 1.500,48
E 1.380,49 1.415,49 1.446,75
F 1.336,23 1.369,96 1.400,08
G 1.259,69 1.291,51 1.319,93

INPS: esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio

L’Inps fornisce istruzioni sull’esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche (Inps, messaggio 12 settembre 2022, n. 3353).

L’esonero contributivo in parola riguarda le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati dell’UE o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, le attività elencate (attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali).
La misura dell’esonero è pari alla totalità (100%) dei contributi dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi e trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle navi indicate. Viceversa, l’esonero contributivo non trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi extracomunitari.
Ai sensi del vigente regolamento comunitario, la regola generale per l’individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro è la cosiddetta “legge della bandiera”, cioè si applica la legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera.
Unica eccezione prevista dalla predetta disposizione è l’ipotesi in cui si è in presenza della doppia condizione (cumulativa):
a) di impresa con sede in Italia;
b) di marittimi che abbiano la residenza in Italia.

Laddove siano verificate entrambe le condizioni sopra indicate, a prescindere dalla bandiera battente sulla nave, l’armatore è considerato a tutti gli effetti soggetto passivo dell’obbligazione contributiva nello Stato italiano.
Tenute ferme tali condizioni, l’armatore di navi iscritte nei registri di Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, adibite alle attività indicate nell’articolo 88 in parola, che abbia sede legale o stabile organizzazione nel territorio italiano, potrà godere dell’esonero contributivo, limitatamente ai marittimi residenti in Italia.

Sulle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile alla fruizione dell’esonero contributivo viene centralmente attribuito il c.a. “2W”,che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.
Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021, valorizzeranno, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L233”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2020, e “L234”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2021”;
– nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo da recuperare.
Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021 valorizzeranno, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L235”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework – anno 2020”, e “L236”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework – anno 2021”;
– nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo da recuperare.
L’esposizione dei codici sopra riportati (“L233”, “L234”, “L235” e “L236”) potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
Per le imprese che non si avvalgono del predetto termine di differimento, il conguaglio con i codici sopra riportati potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Novità sul contratto a tempo determinato nelle Poste Italiane

Poste Italiane S.p.A. ha definito il limite del contratto a tempo determinato nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Campania e Calabria.

Poste Italiane S.p.A., con accordo del 6 settembre 2022,…

Licenziamento nullo se la forma scritta è provata per testimoni

Il licenziamento, la cui comunicazione per iscritto sia provata in via testimoniale, è nullo per difetto della forma prevista ex lege (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26532).

La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente ad una lavoratrice, non avendo la società datrice provato di avere adempiuto con la forma scritta richiesta ad substantiam, e non essendo ammissibile la prova testimoniale sul punto.

Nel caso di specie la lavoratrice, inquadrata come dirigente, era stata licenziata in occasione di una riunione tenutasi nei locali aziendali, alla presenza dell’amministratore delegato e di due dipendenti; erano, tuttavia, controverse la forma scritta del recesso datoriale e la modalità della sua comunicazione.
I giudici del gravame, applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, osservavano a fondamento della decisione che, nelle ipotesi in cui sia contestato che al momento dell’estromissione il lavoratore abbia ricevuto la consegna di una lettera di licenziamento, tale modalità di comunicazione non può essere oggetto di prova testimoniale, tenuto conto del divieto di prova orale stabilito dall’art. 2725 c.c. su atti di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.

La Suprema Corte, giudicando la sentenza impugnata conforme ai principi giurisprudenziali consolidati in materia, ha ritenuto inammissibile il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto applicabile al caso di specie il principio secondo cui ex art. 2725 cpv. c.c. non è consentita la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso indicato dall’ art. 2724 n. 3 c.c., ossia quando il documento sia andato perduto senza colpa; il detto divieto di testimonianza ne determina l’inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado né lo stesso è superabile ex art. 421 co. 2°, prima parte, c.c., dal momento che esso, nell’attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c..
Il Collegio ha, infine, osservato che a tal fine non può supplire il documento prodotto dalla società e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data può essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente il menzionato divieto di prova testimoniale ex art. 2725 cpv. c.c..
Tanto premesso, la Cassazione ha affermato che, nel caso sottoposto ad esame, non potendosi provare in via testimoniale la controversa comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso deve ritenersi nullo per difetto della forma prevista ex lege, discendendo da tanto il rigetto del ricorso.