Regime Impatriati: se c’è continuità con il precedente lavoro scatta l’esclusione

Il dipendente di una società distaccato all’ estero e rientrato in Italia con un nuovo ruolo e la promozione a quadro non può fruire dell’agevolazione dell’Irpef prevista dal regime sugli impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in quanto sussiste una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa italiana (Agenzia Entrate – risposta 28 marzo 2022, n. 159).

 

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero “non” possono fruire del beneficio in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Tale posizione mira ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, ma in ogni caso non preclude, comunque, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:
– il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
– il rientro in Italia del dipendente non si ponga in ” continuità” con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

In tali ipotesi, le peculiari condizioni di rientro dall’estero del dipendente, rispondendo alla ratio della norma e non precludono al lavoratore in posizione di distacco l’accesso al beneficio.
Inoltre, recentemente, la stessa Agenzia, ha ulteriormente precisato che il beneficio fiscale non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Inoltre, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal nuovo ruolo aziendale e della relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto un profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:
– il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo aziendale;
– il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
– l’assenza del periodo di prova;
– clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
– clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.

Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame.
Nel caso di specie, indipendentemente dal nuovo ruolo assunto dal dipendente al rientro in Italia, conferito anche in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero, e dalla revisione della retribuzione, i termini e le condizioni contrattuali, così come il datore di lavoro, rimangono di fatto immutati.
La circostanza che continuino ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio, porta a considerare che la posizione lavorativa assunta al rientro del dipendente sia in ” continuità” con la precedente posizione lavorativa, continuando ad applicarsi le medesime condizioni contrattuali.
Pertanto, non sembra potersi ravvisare il requisito della ” discontinuità lavorativa”, in assenza del quale l’accesso al regime fiscale agevolativo deve considerarsi precluso.

Rimborso non imponiblie delle spese sostenute per tampone antigenico

In caso di spesa sostenuta per tampone antigenico dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, il relativo rimborso non costituisce base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 marzo 2022, n. 160)

In base al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021, sono state disciplinate le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19.
Detto Protocollo, in particolare al punto 3, prevede che «Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove». Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, l’ente istante ha espletato nell’anno 2021 alcune procedure concorsuali, attenendosi a quanto previsto dal citato Protocollo, nominando quali membri delle commissioni anche personale dipendente, ed intende rimborsare la spesa dagli stessi sostenuta per i tamponi, previa presentazione della documentazione in originale (scontrino della farmacia o fattura del centro medico).
Trattandosi di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che il relativo rimborso non costituisca base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore.
Resta fermo che in tale ipotesi sarà necessario che il datore acquisisca la documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente che, conseguentemente, non potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 15 del TUIR. Più precisamente, il soggetto che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per l’effettuazione del tampone che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.

MISE: esenzioni 2022 per la ZFU Sisma Centro Italia

Forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2022 in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 (Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 28 marzo 2022, n. 120680).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:
a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
b) le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
i. svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
ii. alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse le esenzioni fiscali e contributive quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.

Requisiti di accesso alle agevolazioni

Ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti già beneficiari devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza, il mantenimento dei pertinenti requisiti, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti che hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

– Costituzione
Tutte le imprese devono essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione.
I professionisti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero.

– Disponibilità della sede all’interno della zona franca urbana
I soggetti istanti, per l’esercizio dell’attività economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana. Qualora il titolo di disponibilità sia un contratto di comodato, questo, ai fini dell’ammissibilità, deve necessariamente assumere una forma scritta.
Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e risultare dal relativo certificato camerale.
Per i professionisti, la sede deve essere stata comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività.

– Attività svolta all’interno della zona franca urbana
Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che, disponendo della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana, hanno avviato l’iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
A tal fine, rileva la data di inizio dell’attività come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività.

– Attività economica
Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
I soggetti richiedenti rientrano nell’ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca urbana alla data di presentazione dell’istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i professionisti, dalla comunicazione di inizio attività.
Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana, sono svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile,
In tali casi, in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, si applica un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti in oggetto.
A tal fine, si ritiene che un “criterio giuridico” idoneo possa essere quello della “contabilità separata”, mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resti confinato nell’ambito dell’attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.
Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della zona franca urbana e, al contempo, eserciti, all’interno della stessa, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, andrà garantita dal punto di vista contabile la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno, nonché, con riferimento a questi ultimi, la segregazione di quelli esclusi e, pertanto, non agevolabili.

– Assenza di procedure concorsuali
I soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

– Sanzioni interdittive
Non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva.
Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni i soggetti che si trovino in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

– Incompatibilità delle agevolazioni con il regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi
I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017. Nello specifico:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.
Per i soggetti già beneficiari, le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2022. Le esenzioni fiscali, sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti; i titolari di reddito di lavoro autonomo, non rientranti nella definizione di professionisti, possono beneficiarie esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Per i soggetti che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, le agevolazioni sono riconosciute per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 6 aprile 2022 e sino alle ore 12:00 del 4 maggio 2022.
Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, ovvero per gli studi professionali e associazioni tra professionisti, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 4 aprile 2022 ed entro le ore 10:00 del 27 aprile 2022, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

Modalità di concessione delle agevolazioni

Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione, per ogni soggetto richiedente, acquisisce gli aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall’”impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti dal Registro Nazionale degli Aiuti.

Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.
Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa dal Ministero.

Conversione DL Sostegni-ter: esteso il regime fiscale dei pensionati neoresidenti

La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), ha previsto l’estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti di cui all’art. 24-ter del TUIR (art. 6-ter, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. In L. n. 25/2022).

Ai sensi dell’art. 24-ter, D.P.R. n. 917/1986, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Condizione per fruire della sostitutiva è il trasferimento in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3.000, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

La conversione in Legge del DL Sostegni-ter, ha esteso la suddetta condizione, prevedendo che il regime di favore è ammesso in caso di trasferimento della residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

I chiarimenti del Fisco sulle novità del Milleproroghe

Il Fisco fornisce chiarimenti sulle notività relative all’imposta di registro, Iva e Irap introdotte dal Decreto Milleproroghe (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 29 marzo 2022, n.8/E)

 

Sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”

Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri, il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”. Se, per esempio, l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022, mentre se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1° aprile 2022. L’Agenzia delle entrate con la circolare in oggetto, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022 -28 febbraio 2022), chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso.

Versamenti sospesi

Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, nonché dei versamenti Iva.
Non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022.

Irap non corrisposta

Slitta ancora il termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell’esonero previsto dal Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio). In particolare il Milleproroghe interviene sul Dl n. 104/2020 (decreto Agosto) posticipando al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework).

Conversione DL Sostegni-ter: misure bonus edilizi

A seguito della conversione del D.L. n. 7 gennaio 2022, n. 4 in L. 28 marzo 2022, n. 25, in materia di bonus edilizi, di seguito si forniscono le misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, sanzionatorie frodi edilizie e i termini di utilizzo dei crediti d’imposta.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28)

L’articolo 28 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022, abrogato dalla L. n. 25/2022.
nello specifico, il citato articolo interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d’imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.
Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall’articolo in commento, come modificate in sede referente.
Si può versare con modello F24 anche l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Inoltre, sono posti analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.

Misure sanzionatorie frodi edilizie (art. 28-bis, co. 2)

Sono introdotte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti, ossia la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione. Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale (art. 28-ter)

L’articolo 28-ter, che riproduce il testo dell’articolo 3 del decreto legge n. 13 del 2022, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

Nuovo calendario per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha previsto nuovi termini per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle (art. 10-quinquies, D.L. n. 4/2022, conv. con mod…

CFP Industria conciaria: in G.U. le modalità di erogazione

Pubblicato in G.U. n. 72 del 26 marzo 2022, il decreto 30 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante la disciplina delle modalità di funzionamento del fondo di cui all’art. 8, co. 2-quater, D.L. n. 73/2021 (DL Sostegni-bis) a sostegno dell’industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario.

Le agevolazioni sono gestite da Invitalia e consistono in contributi a fondo perduto concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e possono beneficiarne le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell’industria conciaria e che alla data di presentazione della domanda, sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese.
Le suddette imprese, per accedere ai contributi devono:

– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza;
– non avere beneficiato del contributo di cui all’art. 1, co. 157 e 158, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese che:
– risultino destinatarie di sanzioni interdittive;
– i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
– nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Progetti e spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa. I progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:

– introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
b) introduzione di contenuti e processi digitali;
– minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell’utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l’abbattimento delle emissioni nell’atmosfera, per il recupero dei rifiuti;
– creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i suddetti progetti devono, in ogni caso:
– essere realizzati presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione e comunque nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
– prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila);
– garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti;
– essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relative ai seguenti investimenti:
– acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
– programmi informatici e licenze software;
– formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l’agevolazione;
– acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, (limitatamente alla creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attivita’, conoscenze e competenze relative allafiliera del settore conciario),

nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In relazione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, complessivamente nel limite del 30% dell’importo delle spese ammissibili del progetto:
– personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto;
– strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
– contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
– servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

E’, altresì, ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

– materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
– servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
– godimento di beni di terzi;
– personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
– essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.).

Non sono invece ammissibili alle agevolazioni le spese:
– relative a beni usati e a mezzi targati;
– relative ad opere edili di qualsiasi tipo;
– inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
– sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
– ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;
– relative a imposte e tasse.

Modalità accesso

Per accedere ai contributi le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del soggetto gestore e devono essere accompagnate da una proposta progettuale che deve contenere tra l’altro:
– profilo dell’impresa richiedente;
– descrizione dell’iniziativa proposta e delle finalità previste;
– descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto.

L’impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Ai fini della concessione del contributo, il soggetto gestore, verifica per ciascuna domanda di agevolazione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, la completezza e la regolarità della stessa nonché il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti e, in caso di esito positivo, procede all’istruttoria.
Le attività istruttorie sono concluse dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento delle spese, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% di quelle ammesse alle agevolazioni.

L’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a:
– consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal soggetto gestore;
– ultimare il progetto entro i termini previsti;
– corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
– custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
– adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Inoltre, eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attivita’, nonche’ variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore affinche’ proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita’ dell’iniziativa agevolata.

Revoca delle agevolazioni

È prevista la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
– verifica dell’assenza o della perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
– false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
– mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
– mancato adempimento degli obblighi;
– apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto ammesso all’agevolazione delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
– cessazione o delocalizzazione dell’attività economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
– sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia;
– variazioni valutate dal soggetto gestore come non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
– negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.

In caso di revoca totale, l’impresa beneficiaria non ha diritto all’eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l’impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dall’eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.

Fisco: comunicazione per l’adempimento spontaneo dei soggetti IVA

Dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate e con i dati delle fatture elettroniche inviate, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 25 marzo 2022, n. 97188)

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra:
a) i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA;
b) i dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito per il periodo di imposta 2018.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
I dati contenuti nelle comunicazioni sono:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
e) totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate;
f) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione contenente le suindicate informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di assenza di domicilio digitale l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
c) importo della somma delle operazioni imponibili relative a:
– cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi contenute nelle fatture elettroniche;
d) ammontare delle operazioni attive imponibili che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
f) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
g) ammontare delle operazioni imponibili comunicate da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);
h) ammontare delle operazioni imponibili comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto f);
i) ammontare delle operazioni imponibili contenute nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti di cui ai punti e) e f).
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, beneficiando anche della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Fisco: regime fiscale dello sconto d’uso ai dipendenti

In materia di redditi di lavoro dipendente, forniti chiarimenti sul regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante l’utilizzo del badge (Agenzia delle entrate – Risposta 25 marzo 2022, n. 158).

Nel caso di specie, la società istante, che si occupa del commercio all’ingrosso di generi alimentari e non, ha introdotto a favore dei propri dipendenti, quali prassi commerciale, la possibilità di acquistare, utilizzando il badge aziendale come mezzo di riconoscimento, i prodotti commercializzati con uno sconto. In particolare, l’uso del badge, consente di riconoscere ai relativi titolari, dipendenti della società, uno sconto sull’acquisto dei prodotti venduti presso i punti vendita pari al 5 per cento del prezzo di vendita, fruibile tutti i giorni dell’anno entro il limite della retribuzione netta, per acquisti esclusivamente personali.
Contestualmente, la società istante ha pianificato delle campagne promozionali verso i propri clienti che non possono essere cumulati con gli sconti che possono ottenere i dipendenti con il proprio badge.
Pertanto, gli sconti applicati al resto della clientela, pur in tempi e luoghi non omogenei, sono mediamente più elevati dello sconto del 5 per cento concesso ai dipendenti ed inoltre l’effettivo costo sostenuto dalla società istante per l’acquisto dei beni non è superiore al prezzo che i dipendenti pagheranno anche considerando gli sconti praticati.
Ciò rappresentato, l’ Istante, in qualità di sostituto di imposta, chiede se la concessione dello sconto ai propri dipendenti, mediante l’utilizzo di badge, rappresenti, per gli stessi, un compenso in natura imponibile soggetto alla ritenuta in acconto Irpef.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in generale, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.
Pertanto, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.
Nel caso di specie, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli ” sconti d’uso”, l’Agenzia non ritiene imponibile l’importo corrispondente a tale sconto.